Sez. 1, Sentenza n. 3367 del 16/07/1993 Cc. (dep. 27/09/1993) Rv. 195081 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Liberazione anticipata - Limitazioni alla fruizione introdotta dal D.L. n. 306/1992 - Automatica applicabilità - Esclusione - Obblighi gravanti sul giudice di merito.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
La liberazione anticipata, già fruita da soggetti condannati per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso e per gli altri delitti indicati nell'art. 15 D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356, non rientra tra i benefici penitenziari revocabili "ope legis". (In motivazione, la S.C. ha sottolineato, sulla scorta dei principi affermati da Corte costituzionale 8 luglio 1993 n. 306, che il Tribunale di sorveglianza, nell'accertare la condizione eventuale di "non collaborazione" del soggetto detenuto versante nella condizione di cui al citato art. 15, non deve limitarsi a recepire quanto sia stato oggetto di segnalazione da parte dell'autorità di p.s. o del procuratore nazionale antimafia, ma deve positivamente attivarsi, svolgendo tutte le opportune verifiche, tra le quali, trattandosi di questione concernente l'esecuzione della pena, rientra, tra l'altro, l'esame della sentenza di condanna dell'interessato, senza onere da parte di costui di attivarsi positivamente in tal senso).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 15 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)