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Sez. 3, Sentenza n. 461 del 14/02/1966 (Rv. 320912 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE - CAUSE INSCINDIBILI - AMMISSIBILITA ANCHE CONTRO LA PARTE CHE NON HA PROPOSTO IMPUGNAZIONE PRINCIPALE.*
Stato
decisa il 1966-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320912-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE - CAUSE INSCINDIBILI - AMMISSIBILITA ANCHE CONTRO LA PARTE CHE NON HA PROPOSTO IMPUGNAZIONE PRINCIPALE.*

Nelle cause inscindibili e consentita l'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art 334 cod proc civ, anche quando sia diretta contro una parte diversa da quella che ha proposto il gravame principale. (Cfr 1327/65; 2228/64; 1975/64; 158/64; 128/64; 511/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)