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Sez. 3, Sentenza n. 4810 del 25/07/1981 (Rv. 415517 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - LIMITI DEL RISARCIMENTO - SPESE PROCESSUALI - RIPARTIZIONE PROPORZIONALE TRA ASSICURATO ED ASSICURATORE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1981-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415517-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - LIMITI DEL RISARCIMENTO - SPESE PROCESSUALI - RIPARTIZIONE PROPORZIONALE TRA ASSICURATO ED ASSICURATORE - CRITERI.*

La ripartizione proporzionale tra assicurato ed assicuratore, ai sensi dell'art 1917, terzo comma, cod civ, delle spese sostenute dal primo per resistere all'Azione del danneggiato, ove a quest'ultimo sia dovuta una somma superiore al capitale assicurato, deve effettuarsi avendo riguardo alla differenza tra il massimale e la somma dovuta in forza dell'accertamento giudiziale, giacche nello stesso rapporto va ripartito il carico delle spese tra assicurato ed assicuratore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)