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Sez. L, Sentenza n. 370 del 19/01/1988 (Rv. 456930 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - FUNZIONE - PRESUPPOSTI - OBIETTIVO INADEMPIMENTO DEL DATORE DI LAVORO - SUFFICIENZA - PROSPETTAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE DI INFONDATE MAGGIORI SPESE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456930-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - FUNZIONE - PRESUPPOSTI - OBIETTIVO INADEMPIMENTO DEL DATORE DI LAVORO - SUFFICIENZA - PROSPETTAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE DI INFONDATE MAGGIORI SPESE - IRRILEVANZA.*

Il disposto dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., prevedendo il riconoscimento in favore del lavoratore del maggior danno subito per effetto della diminuzione del valore del suo credito, mira ad evitare che il ritardato adempimento del datore di lavoro debitore si traduca per il medesimo in un ingiustificato vantaggio e quindi ad assicurare al lavoratore la conservazione del potere d'acquisto della somma spettantegli; pertanto a quest'ultimo spetta la rivalutazione monetaria del suo credito riconosciutogli sul solo presupposto dell'accertato obiettivo inadempimento del datore di lavoro, a nulla rilevando che il lavoratore abbia infondatamente avanzato maggiori pretese. (V 2515/87, mass n 451662; (V 5793/87, mass n 454188).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)