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Sez. F - , Sentenza n. 37456 del 01/08/2019 Ud. (dep. 10/09/2019) Rv. 277289 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO | Occupazione di binari di una stazione ferroviaria – Impedimento della circolazione – Configurabilità dell’illecito amministrativo di cui all'art. 1-bis d.lgs. n. 66 del 1948 vigente “ratione temporis” –– Esclusione – Reato di interruzione di pubblico servizio – Configurabilità - Ragioni
Stato
decisa il 2019-08-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277289-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO

L'occupazione dei binari di una stazione ferroviaria, con i conseguenti impedimento della libera circolazione sulla strada ferrata e interruzione del servizio ferroviario, integra il reato di cui all'art. 340 cod. pen. e non l'illecito amministrativo di cui all'art. 1-bis d. lgs. 22 gennaio 1948, n. 66 (nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, conv. in l. 132 del 2018) che si applica solo se il fatto non costituisce reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 340 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/1948 num. 66 art. 1 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 17 com. 2, Decreto Legisl. 22/01/1948 num. 66 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 23, Legge 12/01/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)