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Sez. 5, Ordinanza n. 23639 del 03/09/2024 (Rv. 672152-01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO | Regolamento spese processuali in appello - Infrazionabilità della domanda - Condanna alle spese di lite - Regolamento della soccombenza all’esito finale della lite - Necessità. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672152-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO

In tema di regolamento delle spese processuali in appello, per il principio di soccombenza (ex art. 91 c.p.c.) - la quale va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio - e tenuto conto dell'infrazionabilità della domanda, deve ritenersi implicita nella richiesta di condanna alle spese di lite formulata dall'appellante anche quella di regolamento delle spese del primo grado.

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)