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Sez. 2, Sentenza n. 2439 del 18/11/1970 (Rv. 348687 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DEL PERIODO FERIALE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1970-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348687-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DEL PERIODO FERIALE - ESTREMI.*

L'art 1 della legge 14 luglio 1965, n 818, laddove dispone che 'il corso dei termini processuali, scaduti tra il primo agosto e il 15 settembre, e sospeso di diritto fino a tale ultima datà, stabilisce una vera e propria sospensione, e non una interruzione dei termini, che riprendono a decorrere dal 16 settembre, ricongiungendosi con la parte decorsa prima della sospensione. (V 3895'68, mass n 337384 3615'68, mass n 336875).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)