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Sez. 3, Sentenza n. 11201 del 14/10/1992 (Rv. 478908 - 01)

Esecuzione forzata - Custodia - In genere | Nomina di persona diversa dal debitore - Provvedimento del giudice dell'esecuzione - Impugnabilità in Cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478908-01

Esecuzione forzata - Custodia - In genere

Non è impugnabile per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 559 cod. proc. civ., nomina custode una persona diversa dallo stesso debitore, trattandosi di provvedimento meramente conservativo, a contenuto ordinatorio e non decisorio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 559

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)