Sez. 3, Sentenza n. 11201 del 14/10/1992 (Rv. 478908 - 01)
Esecuzione forzata - Custodia - In genere | Nomina di persona diversa dal debitore - Provvedimento del giudice dell'esecuzione - Impugnabilità in Cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione.
Esecuzione forzata - Custodia - In genere
Non è impugnabile per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 559 cod. proc. civ., nomina custode una persona diversa dallo stesso debitore, trattandosi di provvedimento meramente conservativo, a contenuto ordinatorio e non decisorio.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 559
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)