Sez. 1, Sentenza n. 2995 del 28/03/1994 (Rv. 485952 - 01)
Assicurazione - Contratto di assicurazione - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) | Interpretazione delle clausole sulla astensione e sulla portata del rischio assicurato - Compito esclusivo del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla clausola di limitazione della garanzia per furto con destrezza ai danni di soggetto avente "a portata di mano" i valori assicurati.
Assicurazione - Contratto di assicurazione - In genere (nozione, caratteri, distinzioni)
L'interpretazione delle clausole di un contratto di assicurazione, in ordine all'estensione e alla portata del rischio assicurato, rientra nei compiti istituzionali del giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata motivazione (nella specie, la S.C., ha annullato la decisione di merito, che aveva immotivatamente ritenuto che, nella clausola che limiti la garanzia assicurativa all'ipotesi di furto con destrezza ai danni di soggetto avente indosso o a portata di mano i valori assicurati, l'espressione "a portata di mano" presuppone la costante possibilità del contatto fisico del soggetto con la cosa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1882
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)