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TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA

Testo in vigore al

Art. 23

1. Ai fini dell'instaurazione progressiva della tariffa doganale comune, gli Stati membri modificano le loro tariffe applicabili nei confronti dei paesi terzi secondo le modalità seguenti:

  1. a) per le posizioni tariffarie ove i dazi effettivamente applicati al 1° gennaio 1957 non si discostano di oltre il 15 % in più o in meno dei dazi della tariffa doganale comune, questi ultimi vengono applicati alla fine del quarto anno a decorrere dall'antrata in vigore del trattato;

  2. b) negli altri casi, ogni Stato membro applica alla stessa data un dazio che riduca del 30 % lo scarto fra il tasso effettivamente applicato al 1° gennaio 1957 e quello della tariffa doganale comune;

  3. c) tale scarto è nuovamente ridotto del 30 % alla fine della seconda tappa;

  4. d) per quanto riguarda le posizioni tariffarie per le quali non fossero noti, al termine della prima tappa, i dazi della tariffa doganale comune, ogni Stato membro applica, entro sei mesi dacché il Consiglio ha deliberato conformemente all'articolo 20, i dazi che risulterebbero dall'applicazione delle norme del presente paragrafo.

2. Lo Stato membro che ha ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 17, paragrafo 4, è dispensato dall'applicare le disposizioni precedenti durante il periodo di validità di tale autorizzazione, per quanto riguarda le posizioni tariffarie che ne formano l'oggetto. Allo scadere dell'autorizzazione, esso applica il dazio che sarebbe risultato dall'applicazione delle norme del paragrafo precedente.

3. La tariffa doganale comune è integralmente applicata al più tardi allo spirare del periodo transitorio.

Art. 24

Per allinearsi sulla tariffa doganale comune, gli Stati membri restano liberi di modificare i loro dazi doganali con un ritmo più rapido di quello previsto dall'articolo 23.

Art. 25

1.

Ove la Commissione constati che la produzione negli Stati membri di determinati prodotti contemplati negli elenchi B, C e D non è sufficiente all'approvvigionamento di uno Stato membro e che tale approvvigionamento dipende tradizionalmente, per una parte considerevole, da importazioni provenienti dai paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, concede dei contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio a favore dello Stato membro interessato.

Tali contingenti non possono superare i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri.

2.

Per quanto riguarda i prodotti dell'elenco E come pure quelli dell'elenco G i cui tassi saranno stati fissati secondo la procedura prevista dall'articolo 20, terzo comma, la Commissione concede a favore di qualsiasi Stato membro interessato, a richiesta di questo, dei contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio quando un cambiamento nelle fonti di approvvigionamento ovvero un approvvigionamento insufficiente nella Comunità siano tali da provocare conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici dello Stato membro interessato.

Questi contingenti non possono superare i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri.

3. Per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato II del presente trattato, la Commissione può autorizzare ogni Stato membro a sospendere interamente o in parte la riscossione dei dazi applicabili ovvero può concedere a suo favore contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio, sempreché non abbiano a risultarne gravi turbamenti sul mercato dei prodotti di cui trattasi.

4. La Commissione procede periodicamente all'esame dei contingenti tariffari concessi in applicazione del presente articolo.

Art. 26

La Commissione può autorizzare uno Stato membro che debba affrontare particolari difficoltà a differire l'abbassamento o l'aumento da effettuare in virtù dell'articolo 23, per i dazi di talune posizioni della sua tariffa.

L'autorizzazione non potrà essere accordata che per un periodo limitato e soltanto per un insieme di posizioni tariffarie che non rappresentino per lo Stato in questione più del 5 % del valore delle importazioni dallo stesso effettuate in provenienza dai paesi terzi durante l'ultimo anno per il quale siano disponibili i dati statistici.

Art. 27

Entro la fine della prima tappa, gli Stati membri procedono, nella misura necessaria, al ravvicinamento delle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia doganale. La Commissione rivolge agli Stati membri a tal fine tutte le raccomandazioni del caso.

Art. 28

Qualsiasi modifica o sospensione autonoma dei dazi della tariffa doganale comune è decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Art. 29

Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati ai sensi della presente sezione, la Commissione s'ispira:

  1. a) alla necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi,

  2. b) all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno della Comunità, nella misura in cui tale evoluzione avrà per effetto di accrescere la capacità di concorrenza delle imprese,

  3. c) alla necessità di approvvigionamento della Comunità in materie prime e semiprodotti, pur vigilando a che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza sui prodotti finiti,

  4. d) alla necessità di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di assicurare uno sviluppo razionale della produzione e una espansione del consumo nella Comunità.

Capo 2

Abolizione delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri

Art. 30

Senza pregiudizio delle disposizioni che seguono, sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

Art. 31

Gli Stati membri si astengono dall'introdurre tra loro nuove restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente.

Tuttavia, tale obbligo non si applica che al livello di liberalizzazione attuato in applicazione delle decisioni del consiglio dell'Organizzazione europea di cooperazione economica in data 14 gennaio 1955. Gli Stati membri notificano alla Commissione, al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente trattato, i loro elenchi dei prodotti liberalizzati in applicazione di tali decisioni. Gli elenchi così notificati sono consolidati fra gli Stati membri.

Art. 32

Gli Stati membri si astengono, nei loro scambi reciproci, dal rendere più restrittivi i contingentamenti e le misure d'effetto equivalente esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente trattato.

Tali contingentamenti devono essere soppressi al più tardi al termine del periodo transitorio. Essi sono gradatamente eliminati durante tale periodo secondo le modalità qui si seguito definite.

Art. 33

1.

Un anno dopo l'entrata in vigore del presente trattato, ciascuno degli Stati membri trasforma i contingenti bilaterali aperti agli altri Stati membri in contingenti globali accessibili senza discriminazione a tutti gli altri Stati membri.

Alla stessa data, gli Stati membri aumentano l'insieme dei contingenti globali così determinati in modo da raggiungere, rispetto all'anno precedente, un accrescimento pari ad almeno il 20 % del loro valore totale. Tuttavia, ciascuno dei contingenti globali per i singoli prodotti è aumentato del 10 % almeno.

Ogni anno, i contingenti sono aumentati secondo le stesse norme e nelle stesse proporzioni, rispetto all'anno precedente.

Si opera il quarto aumento alla fine del quarto anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente trattato; il quinto, un anno dopo l'inizio della seconda tappa.

2.

Quando, per un prodotto non liberalizzato, il contingente globale non raggiunge il 3 % della produzione nazionale dello Stato in questione, un contingente pari al 3 % almeno di tale produzione sarà stabilito al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore del presente trattato. Il contingente è portato al 4 % dopo il secondo anno, al 5 % dopo il terzo anno. In seguito, lo Stato membro interessato aumenta di anno in anno il contingente del 15 % almeno.

Qualora non esista una produzione nazionale, la Commissione, mediante decisioni, determina un contingente adeguato.

3. Alla fine del decimo anno ogni contingente deve essere almeno pari al 20 % della produzione nazionale.

4. Quando la Commissione constati con una decisione che le importazioni di un prodotto, durante que anni consecutivi, sono state inferiori al contingente aperto, tale contingente globale non può essere preso in considerazione ai fini del calcolo del valore complessivo dei contingenti globali. In tal caso, lo Stato membro abolisce il contingentamento di tale prodotto.

5. Per i contingenti che rappresentino più del 20 % della produzione nazionale del prodotto di cui trattasi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può abbassare la percentuale minima del 10 % prescritta dal paragrafo 1. Tale modificazione lascia tuttavia impregiudicato l'obbligo di un accrescimento annuale del 20 % del valore complessivo dei contingenti globali.

6. Gli Stati membri che siano andati oltre quanto era loro obbligo nei riguardi del livello di liberalizzazione, attuato in applicazione delle decisioni del consiglio dell'Organizzazione europea di cooperazione economica in data 14 gennaio 1955, sono autorizzati a considerare l'ammontare delle importazioni liberalizzate in via autonoma nel calcolo dell'aumento complessivo annuo del 20 % previsto dal paragrafo 1. Tale calcolo è sottoposto alla preventiva approvazione della Commissione.

7. Mediante direttive della Commissione sono stabiliti la procedura e il ritmo d'abolizione tra gli Stati membri delle misure di effetto equivalente a contingentamenti, esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente trattato.

8. Qualora la Commissione constati che l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, e in particolare quelle relative alle percentuali, non consente di assicurare il carattere graduale dell'eliminazione di cui all'articolo 32, comma secondo, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, all'unanimità durante la prima fase e a maggioranza qualificata in seguito, può modificare la procedura prevista dal presente articolo e in particolare procedere all'aumento delle percentuali stabilite.

Art. 34

1. Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.

2. Gli Stati membri aboliscono, al più tardi al termine della prima tappa, le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente trattato.

Art. 35

Gli Stati membri si dichiarano disposti a eliminare, nei confronti degli altri Stati membri, le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione secondo un ritmo più rapido di quello previsto dagli articoli precedenti, quando ciò sia loro consentito dalla loro situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.

La Commissione rivolge raccomandazioni a tal fine agli Stati membri interessati.

Art. 36

Le disposizioni degli articoli da 30 a 34 inclusi lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

Art. 37

1.

Gli Stati membri procedono a un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa, alla fine del periodo transitorio, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. Tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati.

2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi enunciati nel paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli relativi all'abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri.

3.

Il ritmo delle misure di cui al paragrafo 1 deve essere adattato all'eliminazione delle restrizioni quantitative per gli stessi prodotti, prevista dagli articoli da 30 a 34 inclusi.

Qualora un prodotto non sia soggetto che in un solo Stato membro o in più Stati membri a un monopolio nazionale a carattere commerciale, la Commissione può autorizzare gli altri Stati membri ad applicare misure di salvaguardia di cui essa determina le condizioni e modalità, fino a quando non sia stato realizzato il riordinamento previsto dal paragrafo 1.

4. Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli, è opportuno assicurare, nell'applicazione delle norme del presente articolo, garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie.

5. D'altra parte, gli obblighi degli Stati membri sussistono solo in quanto compatibili con gli accordi internazionali esistenti.

6. La Commissione formula, fin dalla prima tappa, raccomandazioni in merito alle modalità e al ritmo da seguire nell'attuazione del riordinamento di cui al presente articolo.

Titolo II. Agricoltura

Art. 38

1. Il mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti.

2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 39 a 46 inclusi, le norme previste per l'instaurazione del mercato comune sono applicabili ai prodotti agricoli.

3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39 a 46 inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato II del presente trattato. Tuttavia, nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide a maggioranza qualificata circa i prodotti che devono essere aggiunti a tale elenco.

4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune degli Stati membri.

Art. 39

1. Le finalità della politica agricola comune sono:

  1. a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della mano d'opera.

  2. b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura,

  3. c) stabilizzare i mercati,

  4. d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti,

  5. e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

2. Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare, si dovrà considerare:

  1. a) il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole,

  2. b) la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti,

  3. c) il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia.

Art. 40

1. Gli Stati membri sviluppano gradatamente la politica agricola comune durante il periodo transitorio e la instaurano al più tardi alla fine di tale periodo.

2.

Per raggiungere gli obiettivi previsti dall'articolo 39, sarà creata una organizzazione comune dei mercati agricoli.

A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate:

  1. a) regole comuni in materia di concorrenza,

  2. b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato,

  3. c) una organizzazione europea del mercato.

3.

L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 2 può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti all'articolo 39, e in particolare regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione.

Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell'articolo 39 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità.

Un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi.

4. Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 2 di raggiungere i suoi obiettivi, potranno essere creati uno o più fondi agricoli d'orientamento e di garanzia.

Art. 41

Per consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'articolo 39, può essere in particolare previsto nell'ambito della politica agricola comune:

  1. a) un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziate in comune.

  2. b) azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.

Art. 42

Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafi 2 e 3, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'articolo 39.

Il Consiglio può in particolare autorizzare la concessione di aiuti:

  1. a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali,

  2. b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.

Art. 43

1. Per tracciare le linee direttrici di una politica agricola comune, la Commissione convoca, non appena entrato in vigore il trattato, una conferenza degli Stati membri per procedere al raffronto delle loro politiche agricole, stabilendo in particolare il bilancio delle loro risorse e dei loro bisogni.

2.

La Commissione, avuto riguardo ai lavori della conferenza prevista al paragrafo 1, dopo aver consultato il Comitato economico e sociale, presenta, nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato, delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme d'organizzazione comune previste dall'articolo 40, paragrafo 2, come pure l'attuazione delle misure specificate nel presente titolo.

Tali proposte devono tener conto dell'interdipendenza delle questioni agricole menzionate nel presente titolo.

Su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando all'unanimità durante le due prime tappe e a maggioranza qualificata in seguito, stabilisce regolamenti o direttive, oppure prende decisioni, senza pregiudizio delle raccomandazioni che potrebbe formulare.

3. L'organizzazione comune prevista dall'articolo 40, paragrafo 2, può essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste dal paragrafo precedente, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata:

  1. a) quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di una organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie, e

  2. b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno della Comunità condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale.

4. Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati all'esportazione verso i paesi terzi, possono essere importate dall'esterno della Comunità.