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Codice di Procedura Penale

Testo in vigore al

Art. 509 Procedimento relativo all'opposizione

1. L'opposizione e' proposta dall'interessato personalmente o per mezzo di procuratore speciale.

2. Nella dichiarazione di opposizione deve essere chiesto il dibattimento e devono essere indicati specificamente a pena d'inammissibilita' i motivi dell'opposizione. Si osservano nel resto, in quanto sono applicabili, le disposizioni degli articoli 197 e 198.68

3. Se la dichiarazione d'opposizione e' stata fatta fuori termine o e' stata proposta da chi non ne aveva il diritto o e' priva delle indicazioni prescritte o se queste non sono specifiche, il pretore che ha emesso il decreto di condanna dichiara, con ordinanza, inammissibile l'opposizione, ordina l'esecuzione del decreto, pone a carico del condannato le spese ulteriori e puo' revocare i benefici indicati nel primo capoverso dell'articolo 506. Contro questa ordinanza l'opponente puo' ricorrere per cassazione.68

4. Fuori dei casi preveduti dal capoverso precedente, il pretore emette e fa notificare senza ritardo all'opponente il decreto di citazione per il dibattimento, a' termini dell'articolo 409.

Art. 510 Giudizio conseguente all'opposizione

1. Se l'opponente non si presenta all'udienza, senza giustificare un legittimo impedimento, il pretore pronuncia sentenza con la quale ordina l'esecuzione del decreto di condanna e da' gli altri provvedimenti indicati nel secondo capoverso dell'articolo precedente.

2. Se l'opponente si presenta, il decreto e' revocato. Qualora il pretore pronunci sentenza di condanna, puo' infliggere entro i limiti stabiliti dalla legge una pena maggiore di quella fissata nel decreto, negare i benefici indicati nel primo capoverso dell'articolo 506 e applicare le misure di sicurezza consentite dalla legge. Sono poste a carico del condannato anche le spese successive all'opposizione.

3. Quando l'opposizione e' stata proposta dal solo imputato o dalla sola persona civilmente obbligata per l'ammenda, il decreto e' revocato anche se si presenta soltanto quella fra le dette parti che non ha proposto opposizione.

4. Se la sentenza che decide sull'opposizione riconosce che il fatto non sussiste o non costituisce reato, il decreto di condanna e' revocato anche in rapporto a coloro che erano imputati dello stesso reato e che non hanno proposto opposizione.

Titolo terzo. Del giudizio sulle impugnazioni

Capo I. Dell'appello

Art. 511 Motivi e casi d'appello

1. L'appello e' proposto entro i termini e nei modi stabiliti nel capo ottavo del titolo quarto del libro primo. Tuttavia, se si tratta di appello contro sentenza pronunciata in seguito a dibattimento che sia stata depositata in cancelleria dopo il novantesimo giorno da quello della pronuncia, entro venti giorni dalla scadenza del termine indicato nell'articolo 201 possono essere presentati motivi nuovi ed aggiunti nelle sedi indicate dallo stesso articolo 201, dove le altre parti possono prenderne visione ed estrarne copia. Detti motivi non valgono a sanare l'impugnazione se questa e' inammissibile.

2. L'appello, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, puo' proporsi contro le sentenze pronunciate nel giudizio e indicate negli articoli seguenti.

Art. 512 Appello contro sentenze del pretore

1. Contro le sentenze del pretore possono appellare alla corte di appello:

  1. 1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non e' ammessa la oblazione ovvero quando e' stato dichiarato contravventore abituale o professionale;

  2. 2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per estinzione del reato o per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perche' si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato, se e stata applicata o puo', con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;126130145

  3. 3) il rappresentante del pubblico ministero nel dibattimento davanti al pretore e il procuratore generale presso la corte di appello nel caso di proscioglimento, se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto; e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non e' ammessa l'oblazione.

Art. 513 Appello contro sentenze del tribunale e della corte di assise

1. Contro le sentenze del tribunale e della corte di assise possono appellare, rispettivamente, alla corte di appello e alla corte di assise di appello, salvo che la legge disponga altrimenti:

  1. 1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non e' ammessa la oblazione ovvero quando e' stato dichiarato contravventore abituale o professionale;

  2. 2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per estinzione del reato o per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perche' si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato, se e' stata applicata o puo', con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;126130145

  3. 3) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale presso la corte di appello nel caso di proscioglimento, se la imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non e' ammessa la oblazione.

Art. 514 Appello contro sentenze su reati connessi

1. La sentenza pronunciata per reati connessi e' appellabile per tutti i capi, quando l'appello e' ammesso per alcuno dei reati medesimi, purche' tale appello venga proposto da chi ne ha il diritto.

Art. 515 Cognizione del giudice d'appello. Appello incidentale del pubblico ministero

1. L'appello tanto del pubblico ministero quanto dell'imputato attribuisce al giudice superiore la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.

2. Entro questi limiti, quando appellante e' il pubblico ministero:

  1. 1° se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice puo' entro i limiti della competenza del giudice di primo grado dare al reato una diversa definizione anche piu' grave, mutare la specie o aumentare la quantita' della pena, revocare benefici e applicare quando occorre le misure di sicurezza e ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;

  2. 2° se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice pronunciando condanna puo' applicare insieme con la pena gli altri provvedimenti menzionati nel numero 1°;

  3. 3° se l'appello riguarda una sentenza di condanna ovvero una sentenza di proscioglimento, il giudice che la conferma puo' applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le misure di sicurezza.

3. Quando l' appellante e' il solo imputato, il giudice non puo' infliggere una pena piu' grave per specie o quantita', ne' revocare benefici, salva la facolta', entro i limiti indicati nella prima parte di questo articolo, di dare al reato una diversa definizione anche piu' grave, purche' non venga superata la competenza del giudice di primo grado.

4. Quando l'appello e' stato proposto dal solo imputato, il pubblico ministero presso il giudice d'appello, entro otto giorni da quello in cui riceve la comunicazione prescritta nell'articolo 517, puo' presentare dichiarazione d'appello incidentale nella cancelleria del giudice predetto. Con la dichiarazione devono essere presentati i motivi a pena di decadenza. L'appello incidentale del pubblico ministero produce gli effetti preveduti dal primo capoverso e mantiene efficacia nonostante la successiva rinuncia dell'imputato alla propria impugnazione. L'appello incidentale del pubblico ministero non produce effetto in confronto del coimputato non appellante che non ha partecipato al giudizio d'appello.59

Art. 516 Appello dell'imputato per gli interessi civili

1. L'imputato puo' appellare contro le disposizioni della sentenza di proscioglimento relative alle istanze da lui proposte per il risarcimento dei danni e per la rifusione delle spese.

2. L'imputato puo' appellare anche contro le sole disposizioni della sentenza di condanna relative al risarcimento dei danni cagionati dal reato e alle restituzioni.

Art. 517 Atti preliminari al giudizio d'appello

1. Gli atti indicati nell'articolo 208, appena pervengono nella cancelleria, sono comunicati al pubblico ministero. Esaminati gli atti, il pubblico ministero li restituisce alla cancelleria e il presidente ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina pure quella dell'imputato che non ha appellato, se vi e' appello del pubblico ministero o se ricorre alcuno dei casi contemplati nell'articolo 203 ovvero se l'appello e' proposto per i soli interessi civili.

2. Il presidente dispone inoltre in ogni caso la citazione della persona civilmente obbligata per l'ammenda, del responsabile civile e della parte civile; questa e' citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento.

3. Il decreto di citazione, osservate le prescrizioni stabilite nei numeri 1°, 2°, 3°, 4° e 6° dell'articolo 407, e' notificato alle parti predette, a pena di nullita'.

4. Il termine minimo per comparire e' di dieci giorni davanti al tribunale e di quindici giorni davanti alla corte.

5. Si osserva la disposizione dell'articolo 410.

6. Il decreto di citazione e' nullo per le cause indicate nell'articolo 412, esclusa quella che concerne la ordinanza di rinvio a giudizio o la richiesta del procuratore del Re.

Art. 518 Dibattimento d'appello

1. Il presidente o un giudice da lui delegato, prima che si proceda all'interrogatorio dell'imputato, fa la relazione dei fatti che hanno determinato il procedimento e dello svolgimento di questo.

2. La lettura degli atti e' limitata, a quelli per i quali ne e' riconosciuta la necessita', ed e' disposta dal presidente d'ufficio ovvero a richiesta dei giudici o del pubblico ministero o ad istanza delle parti private. Quando il presidente non intende aderire a tale richiesta o istanza, o sorge opposizione, il tribunale o la corte provvede con ordinanza.

3. Non si procede all'esame di testimoni e non intervengono periti o consulenti tecnici.

4. Nella discussione parla per primo il difensore della parte civile; indi il pubblico ministero e successivamente i difensori del responsabile civile, del civilmente obbligato per l'ammenda e dell'imputato espongono le loro difese.

5. Si applicano il 2) e 3) comma dell'art. 468.

Art. 519 Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio d'appello

1. Nel giudizio d'appello si osservano le disposizioni relative al giudizio di primo grado in quanto sono applicabili.

Art. 520 Facolta' del giudice d'appello; rinnovazione del dibattimento

1. Se il giudice d'appello ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, puo' anche d'ufficio ordinare la presentazione di nuovi documenti, la rinnovazione in tutto o in parte del dibattimento, l'esame anche su nuove circostanze dei testimoni del primo giudizio o l'assunzione di altre prove nuove; puo' sentire altresi' i periti e i consulenti tecnici, nei limiti in cui sono ammessi nel giudizio di primo grado, e nei casi di assoluta necessita' puo' disporre una nuova perizia a norma dell'articolo 455.

2. Il giudice dispone la rinnovazione del dibattimento quando l'imputato, contumace in primo grado, ne fa istanza e prova che l'assenza fu dovuta a legittimo impedimento del quale non pote' fornire prova tempestiva al giudice di primo grado, ovvero a mancanza di effettiva conoscenza della citazione, sempre che in tal caso ricorrano le condizioni indicate nel secondo comma dell'articolo 183- bis.

3. La rinnovazione parziale o totale del dibattimento e' disposta con ordinanza.

4. A tale rinnovazione si procede con le forme del giudizio di primo grado, in quanto sono applicabili, anche relativamente alle prove, senza sospendere o rinviare il dibattimento, se e' possibile. Il pubblico ministero e le parti private possono presentare direttamente all'udienza in cui intendono proporre la rinnovazione le prove nuove e quelle da riassumersi. Quando non e' possibile provvedere in tale modo, si osservano le norme degli articoli 431 e 432, evitando ogni dilazione non assolutamente necessaria.

Art. 521 Processo verbale

1. Il processo verbale del dibattimento e' compilato ai termini degli articoli 492, 493, 494 e dell'articolo 495 per cio' che concerne le dichiarazioni delle parti; si osservano pure le altre disposizioni dello stesso articolo 495 quando il dibattimento e' rinnovato.

Art. 522 Questioni di nullita'

1. Se nel giudizio di primo grado si e' verificata la nullita' indicata nel secondo capoverso dell'art. 445 il giudice d'appello pronuncia sentenza con la quale, annullata la decisione appellata, ordina che gli atti siano trasmessi al pubblico ministero.

2. Il giudice d'appello, se accerta una delle nullita' indicate nell'art. 185, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice di primo grado, per il giudizio.

3. Se si tratta di altre nullita' che non sono state sanate, il giudice d'appello puo' ordinare la rinnovazione degli atti nulli o anche, dichiarata la nullita', decidere in merito, qualora riconosca che l'atto nullo non fornisce elementi necessari al giudizio.

4. Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato e' estinto o che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, il giudice d'appello se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina occorrendo la rinnovazione del dibattimento e decide in merito inappellabilmente.

5. Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione, il giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento.

Art. 523 Sentenza d'appello

1. Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, il giudice d'appello in seguito al dibattimento pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza appellata.

2. L'imputato prosciolto, che e' detenuto o soggetto ad altri vincoli della liberta' personale, deve essere immediatamente liberato.

3. Copia della sentenza del giudice d'appello con gli atti del procedimento e' trasmessa senza ritardo a cura del cancelliere al giudice di primo grado, quando questi e' competente per l'esecuzione, e non e' stato proposto ricorso per cassazione.

Capo II. Del ricorso per cassazione

Sezione I. Dei casi nei quali si può ricorrere

Art. 524 Motivi di ricorso; provvedimenti impugnabili

1. Il ricorso per cassazione puo' proporsi per i seguenti motivi:

  1. 1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;

  2. 2) esercizio da parte del giudice di una potesta' riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;

  3. 3) inosservanza delle norme di questo Codice stabilite a pena di nullita', d'inammissibilita' o di decadenza.

2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, puo' essere proposto entro i termini e nei modi stabiliti nel capo ottavo del titolo quarto del libro primo contro le sentenze pronunciate nel giudizio inapellabilmente o in grado di appello dall'autorita' giudiziaria ordinaria.

3. Il ricorso e' inammissibile se e' proposto per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati.

Art. 525 Nullita' incorse nel giudizio di primo grado

1. Il ricorso contro la sentenza pronunciata in grado di appello non puo' essere fondato sulle nullita' determinate dall'inosservanza di norme di diritto processuale non verificatesi nel giudizio d'appello, se tali nullita' non sono state dedotte con i motivi d'impugnazione nel predetto giudizio.

Art. 526 Ricorso dell'imputato

1. L'imputato puo' ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna e quella di proscioglimento.

2. Puo' anche ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza di condanna relative alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alle spese; e puo' infine ricorrere contro le disposizioni della sentenza di proscioglimento che hanno respinto le domande da lui proposte per il risarcimento dei danni o per la rifusione delle spese.

Art. 527 Ricorso del pubblico ministero

1. Il procuratore generale presso la corte d'appello puo' ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento.

2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 1984, N. 400.

Art. 528 Ricorso straordinario contro sentenze di giudici speciali

1. Contro le sentenze di condanna di un giudice penale speciale, eccettuato il Senato costituito in Alta Corte di giustizia, puo' essere proposto in ogni tempo, prima che la pena sia estinta, ricorso per cassazione per i motivi indicati nell'articolo 524, qualora tali sentenze non possano essere altrimenti impugnate e la legge non le dichiari espressamente sottratte ad ogni impugnazione.

2. Il ricorso non ha effetto sospensivo; ma, se e' stata inflitta la pena di morte, la sospensione dell'esecuzione puo' essere ordinata dal Ministro della giustizia.

Sezione II. Del ricorso e del procedimento relativo

Art. 529 Sottoscrizione dei motivi

1. I motivi del ricorso presentati a norma dell'articolo 201, quando non sono enunciati nella dichiarazione d'impugnazione, devono a pena d'inammissibilita' essere sottoscritti dall'avvocato che difese il ricorrente nell'ultimo giudizio, purche' sia iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione, o da un altro avvocato iscritto nell'albo medesimo a cui sia stato conferito espresso incarico con la dichiarazione di ricorso ovvero con atto ricevuto successivamente dal cancelliere dinanzi al quale venne fatta la dichiarazione o ricevuto o autenticato da notaio.

2. Se i motivi sono stati presentati in termine, possono esserne aggiunti altri nel termine indicato nell'articolo 533.137