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Codice della navigazione

Testo in vigore al

Art. 335 Caricazione abusiva di merci

1. Il comandante e gli altri componenti dell'equipaggio non possono caricare sulla nave merci per proprio conto, senza il consenso scritto dell'armatore o di un suo rappresentante.

2. L'arruolato, che contravviene al divieto del comma precedente, e' tenuto a pagare il nolo in misura doppia di quella corrente nel luogo e alla data della caricazione per il medesimo viaggio e per merce della stessa specie di quella indebitamente imbarcata, senza pregiudizio del risarcimento del danno.

Art. 336 Trattamento dell'arruolato malato o ferito

1. L'arruolato che, a bordo, si ammala o riporta lesioni continua a percepire la retribuzione ed ha diritto all'assistenza sanitaria a spese della nave.

2. Se l'arruolato si e' intenzionalmente procurato la malattia o la lesione, ovvero ha contratto la malattia o riportato la lesione per sua grave colpa mentre si trovava a terra senza autorizzazione, l'armatore e' egualmente tenuto a provvedere all'assistenza sanitaria, ma ha diritto di ripeterne le spese dall'arruolato.

3. Nel caso previsto nel comma precedente, il componente dell'equipaggio non ha diritto alla retribuzione per tutto il tempo durante il quale e' inabile al servizio.

4. Se l'arruolato deve essere sbarcato a causa delle sue condizioni di salute o se, per altra ragione, e' sbarcato prima che si sia verificata la guarigione, si applica il disposto degli articoli 356, 365.

Art. 337 Partecipazione dell'arruolato alle indennita' dovute all'armatore

1. Se la retribuzione e' determinata in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, in caso di perdita del nolo o di detti proventi o prodotti, per la quale sia corrisposta all'armatore una somma a titolo di indennita' di assicurazione o di risarcimento di danni, l'arruolato ha diritto ad una parte di detta somma, nella proporzione stabilita dal contratto.

Art. 338 Aumento di retribuzione in caso di prolungamento del viaggio

1. Se la retribuzione e' determinata a viaggio, essa e' proporzionalmente aumentata qualora il viaggio venga protratto oltre la durata massima prevedibile al momento della stipulazione del contratto; ma se l'ulteriore durata e' dovuta a causa non imputabile all'armatore, l'aumento proporzionale e' ridotto a un terzo.

2. La retribuzione non e' soggetta a diminuzione se la nave compie un viaggio piu' breve di quello previsto nel contratto.

Art. 339 Indennita' per riduzione delle razioni dei viveri

1. Se la riduzione delle razioni dei viveri, prevista nell'articolo 301, e' dovuta a causa non imputabile all'armatore, questi deve corrispondere ai componenti dell'equipaggio l'equivalente in danaro.

2. Se la riduzione e' determinata da causa a lui imputabile, l'armatore e' tenuto anche al risarcimento dei danni.

Capo III. Della cessazione e della risoluzione del contratto

Art. 340 Cessazione del contratto a viaggio per compimento del viaggio

1. Il contratto di arruolamento stipulato per uno o piu' viaggi cessa di diritto con il compimento del viaggio o dell'ultimo dei viaggi previsti nel contratto.

Art. 341 Cessazione del contratto a tempo determinato per scadenza del termine

1. Il contratto di arruolamento a tempo determinato cessa di diritto con la scadenza del termine stabilito nel contratto stesso.

2. Tuttavia, se il termine scade in corso di viaggio, il contratto si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione.

3. Se il porto di ultima destinazione e' fuori del Regno, e la nave deve intraprendere un altro viaggio direttamente per un porto del Regno, l'arruolato e' tenuto a continuare a prestare la sua opera sulla nave, ma, decorso il periodo determinato dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi, ha diritto ad un aumento di retribuzione nella misura stabilita dalle norme predette, o in mancanza dagli usi, fino a che sia sbarcato nel porto di arruolamento.

4. Se la nave intraprende un altro viaggio per un porto fuori del Regno o non direttamente per un porto del Regno e l'arruolato consente a restare a bordo, l'arruolamento continua alle condizioni stabilite nel contratto, ma l'arruolato ha diritto ad un aumento della retribuzione nella misura fissata secondo il disposto del comma precedente.

Art. 342 Cessazione del contratto a tempo indeterminato per volonta' di una delle parti

1. Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato cessa per volonta' dell'armatore o dell'arruolato, purche' ne sia dato preavviso nei termini stabiliti dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi.

Art. 343 Casi di risoluzione di diritto del contratto

1. Il contratto di arruolamento si risolve di diritto:

  1. 1) in caso di perdita totale ovvero di innavigabilita' assoluta della nave ovvero di innavigabilita' per un periodo di tempo superiore ai sessanta giorni, determinate da naufragio o da altro sinistro della navigazione, nonche' in caso di preda;

  2. 2) in caso di perdita della nazionalita' della nave;

  3. 3) in caso di vendita giudiziale della nave;

  4. 4) in caso di morte dell'arruolato;

  5. 5) quando l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non puo' riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo;

  6. 6) quando l'arruolato e' fatto prigioniero a bordo o mentre partecipa ad una spedizione in mare o in terra, per il servizio della nave;

  7. 7) in caso di cancellazione dalle matricole, di sospensione o interdizione dai titoli professionali o dalla professione marittima dell'arruolato;

  8. 8) in caso di revoca da parte dell'esercente la potesta' o la tutela, del consenso alla iscrizione nelle matricole del minore di anni diciotto;

  9. 9) quando l'arruolato deve essere sbarcato per ordine dell'autorita';

  10. 10) quando l'arruolato fuori dei casi previsti nei numeri precedenti, non assume il proprio posto a bordo, nel termine stabilito, prima della partenza della nave dal porto di arruolamento o da un porto di approdo.

Art. 344 Presunzione di perdita della nave

1. Quando, per mancanza di notizie, si presume che la nave sia perita, il contratto di arruolamento si considera risolto nei confronti degli eredi presunti dell'arruolato e degli altri aventi diritto.

Art. 346 Sbarco dell'arruolato per cattivo trattamento

1. L'autorita' marittima o quella consolare su domanda dell'arruolato, puo' ordinare lo sbarco immediato, se il comandante ha commesso contro di lui abusi di potere o ha tollerato che tali abusi fossero commessi da altre persone, ovvero non gli ha fornito, senza giustificato motivo, i viveri nella misura dovuta o l'assistenza sanitaria alla quale egli ha diritto.

2. In questo caso, il contratto si considera risolto per colpa dell'armatore.

Art. 347 Cambiamento dell'armatore

1. Salvo il caso previsto nell'articolo 343, n. 2, in caso di cambiamento dell'armatore della nave, il nuovo armatore succede al precedente in tutti i diritti ed obblighi derivanti dai contratti di arruolamento dei componenti dell'equipaggio, ma questi possono chiedere la risoluzione del contratto all'arrivo della nave in un porto nazionale.

Art. 348 Decorrenza della cessazione o della risoluzione del contratto

1. Nei casi previsti negli articoli 340 a 343, n. 8; 345, 347, il contratto di arruolamento cessa o si risolve dopo che siano compiute le operazioni di ormeggio e di scarico della nave nel porto nel quale l'arruolato deve essere sbarcato.

2. Nel caso previsto nell'articolo 343, n. 3, il contratto di arruolamento si risolve dalla data dell'ordinanza con la quale, a norma dell'articolo 655, e' disposta la vendita all'incanto; ovvero in casi di esecuzione all'estero dalla data del provvedimento con il quale e' disposta la vendita della nave.

3. Nel caso previsto nell'articolo 344, il contratto si considera risolto nel giorno in cui la nave si presume perita.

Art. 349 Retribuzioni spettanti all'arruolato in caso di risoluzione del contratto

1. In ogni caso di risoluzione del contratto:

  1. 1) se la retribuzione e' stabilita a tempo, questa e' dovuta all'arruolato fino al giorno della risoluzione;

  2. 2) se la retribuzione e' stabilita a viaggio o in forma di partecipazione al profitto o al nolo, e' dovuta all'arruolato la parte della somma convenuta o la parte della quota o del minimo garantito spettanti, commisurata alla durata del servizio prestato, in rapporto alla durata massima del viaggio, prevedibile al momento della stipulazione del contratto.

2. Se la retribuzione e' stabilita in forma di partecipazione al profitto o al nolo, in caso di risoluzione del contratto per una delle cause previste nell'articolo 343, n.n. 2, 3, 4, 5 e 6, nonche' negli articoli 345, 346, e' dovuta l'intera quota spettante all'arruolato in base al contratto.

Art. 350 Mantenimento a bordo dopo la cessazione o la risoluzione del contratto

1. I componenti dell'equipaggio hanno diritto ad essere mantenuti a bordo anche dopo la cessazione o la risoluzione del contratto di arruolamento, finche' siano interamente soddisfatti delle somme loro dovute in dipendenza del contratto stesso.

2. In questo caso deve inoltre essere corrisposta agli arruolati, per tutto il tempo durante il quale restano a bordo, la retribuzione stabilita dal contratto.

3. Il comandante puo' ottenere dall'autorita' marittima o consolare l'autorizzazione allo sbarco dell'arruolato, pagando a questo la somma non contestata ed eseguendo, per la parte rimanente, un deposito cauzionale presso l'autorita' stessa, nella misura e con le modalita' da questa determinate.

Capo IV. Dei diritti derivanti dalla cessazione e dalla risoluzione del contratto

Art. 351 Indennita' in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato per volonta' dell'armatore

1. In caso di cessazione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per volonta' dell'armatore, e' dovuta all'arruolato una indennita' pari al numero di giornate di retribuzione determinato dalle norme corporative o in mancanza, dagli usi, per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato.

2. Ai fini dell'applicazione del comma precedente devono essere computati i periodi di infermita' per i quali l'arruolato abbia avuto diritto al trattamento previsto nell'articolo 356.31

Art. 352 Indennita' in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato

1. In caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato, e' dovuta all'arruolato un'indennita' nella misura stabilita dall'articolo precedente, salvo che la risoluzione avvenga per fatto imputabile all'arruolato stesso.3137

Art. 353 Indennita' in caso di risoluzione del contratto per la perdita o la innavigabilita' assoluta della nave

1. Nel caso di risoluzione del contratto previsto nel n. l dell'articolo 343, gli arruolati che, in base al contratto, erano retribuiti a tempo o a viaggio, hanno diritto per il periodo durante il quale restano disoccupati per causa loro non imputabile, ad una indennita' giornaliera in misura pari alla retribuzione entro i limiti di tempo stabiliti da leggi speciali o da norme corporative.

2. In caso di perdita di indumenti o di attrezzi di proprieta' degli arruolati in seguito al naufragio, al sinistro o alla preda, spetta agli arruolati stessi un'indennita' corrispondente al valore degli indumenti o degli attrezzi perduti.

Art. 354 Indennita' nel caso di perdita presunta

1. Se il contratto di arruolamento e' considerato risolto ai sensi dell'articolo 344, e' dovuta:

  1. 1) nel caso di retribuzione a tempo, un'indennita' pari alla meta' della retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio dal giorno successivo a quello cui risalgono le ultime notizie, e in ogni caso a non meno di due mensilita';

  2. 2) nel caso di retribuzione a viaggio, un'indennita' pari alla differenza fra la parte di retribuzione maturata alla data di risoluzione del contratto e la meta' dell'intera retribuzione, se la nave si presume perita nell'andata, e l'intera retribuzione, se la nave si presume perita nel ritorno.

2. L'indennita' e' attribuita alle persone che hanno diritto alle prestazioni in caso di morte dell'assicurato, in base alle disposizioni sulle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

3. In mancanza di aventi diritto ai sensi del comma precedente, l'indennita' e' devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara.

Art. 355 Indennita' in caso di morte dell'arruolato

1. In caso di risoluzione del contratto per morte dell'arruolato, se l'arruolato e' morto per la salvezza della nave, e' dovuta in ogni caso, indipendentemente dall'indennita' prevista nell'articolo 352, una indennita' pari all'intera retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio, alla data della morte.

2. Si applicano, per l'attribuzione dell'indennita', il secondo e il terzo comma dell'articolo precedente.