Sez. 3, Sentenza n. 5997 del 07/04/1981 Ud. (dep. 16/06/1981) Rv. 149400 - 01
EDILIZIA - IN GENERE - DISCIPLINA URBANISTICA - REATO DI CUI ALL'ART. 17 LETTERA A) LEGGE N. 10 DEL 1977 - MOMENTO CONSUMATIVO - AUTORIZZAZIONE POSTUMA - IRRILEVANZA AI FINI PENALI.*
EDILIZIA - IN GENERE - DISCIPLINA URBANISTICA - REATO DI CUI ALL'ART. 17 LETTERA A) LEGGE N. 10 DEL 1977 - MOMENTO CONSUMATIVO - AUTORIZZAZIONE POSTUMA - IRRILEVANZA AI FINI PENALI.*
Il reato previsto dall'art. 17 lett. A della legge n. 10 del 1977 si consuma nel momento in cui le difformità vengono poste in essere: l'eventuale autorizzazione postuma non vale ad eliminare l'illiceità penale del fatto se non per il periodo successivo alla sua concessione, ma non per quello precedente dato il carattere permanente del reato.*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)