Sez. 2, Sentenza n. 1915 del 23/02/1991 (Rv. 471060 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Presunzione di comunione - Titolo contrario | Frazionamento - Accatastamento e relativa trascrizione eseguiti a domanda del venditore costruttore - Idoneità - Esclusione - Ricezione della delimitazione unilaterale dell'oggetto del trasferimento nel contenuto del contratto - Necessità.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Presunzione di comunione - Titolo contrario
Per vincere in base al titolo la presunzione legale di proprietà comune delle parti dell'edificio condominiale indicate nell'art. 1117 Cod. civ. non è sufficiente il frazionamento-accatastamento e la relativa trascrizione eseguiti a domanda del venditore-costruttore della parte dell'edificio in questione, trattandosi di atto unilaterale di per sè inidoneo a sottrarre il bene alla comunione condominiale, dovendo riconoscersi tale effetto soltanto al contratto di compravendita, in cui la previa delimitazione unilaterale dell'oggetto del trasferimento sia stata recepita nel contenuto negoziale per concorde volontà di entrambi i contraenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644, Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 88, Legge 11/08/1939 num. 1249 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)