Sez. 2, Sentenza n. 6027 del 09/10/1998 Cc. (dep. 31/10/1998) Rv. 211655 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Annullamento con rinvio solo per alcuni imputati - Giudice competente per l'esecuzione nei confronti di tutti gli imputati - Individuazione.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA
In tema di esecuzione, nell'ipotesi di sentenza annullata con rinvio soltanto nei confronti di alcuni dei coimputati il giudice dell'esecuzione deve essere individuato, per tutti, nel giudice di rinvio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)