Sez. L, Sentenza n. 13972 del 26/09/2002 (Rv. 557614 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA | Ricorso - Deduzione di fatti costitutivi - Convenuto - Onere di prendere posizione - Mancata contestazione - Effetti - Esclusione dei fatti non contestati dal "thema probandum".
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA
Nel rito del lavoro, proposta dal ricorrente una domanda basata su determinati fatti costitutivi del diritto fatto valere, il convenuto ha l'onere di prendere posizione sui fatti dedotti, specificamente contestandoli, con la conseguenza che la mancata contestazione implica l'impossibilità per il giudice di compiere un qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato, il quale dovrà essere ritenuto esistente senza necessità di un apposito accertamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)