Sez. 3, Sentenza n. 10256 del 22/10/1990 (Rv. 469508 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE - DIVIETO PER IL NOTAIO DI RICEVERE ATTI - RIFERIMENTO AGLI ATTI ESPRESSAMENTE PROIBITI - ATTI - ATTI INESISTENTI, NULLI O ANNULLABILI - ESTENSIONE.*
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE - DIVIETO PER IL NOTAIO DI RICEVERE ATTI - RIFERIMENTO AGLI ATTI ESPRESSAMENTE PROIBITI - ATTI - ATTI INESISTENTI, NULLI O ANNULLABILI - ESTENSIONE.*
Anche al fine dell'applicabilità delle pene disciplinari di cui all'art. 138 legge 16 febbraio 1913 n. 89, nell'ordinamento notarile il divieto per il notaio di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, di cui all'art. 28, n. 1, del citato ordinamento, si riferisce non solo agli atti singolarmente e specificatamente vietati, ma a tutti quelli comunque contrari a norma cogente, per ragioni formali e sostanziali, sì da risultare affetti da inesistenza, nullità o annullabilità (nella specie, mandato a donare, implicante la delega a determinare l'oggetto della donazione e quindi nullo ai sensi dell'art. 778 cod. civ.). (V 2744/83, mass n 427656).*
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)