Sez. L, Sentenza n. 1819 del 17/03/1986 (Rv. 445118 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO "IN ITINERE" - FISSAZIONE DELLA DIMORA DA PARTE DEL LAVORATORE IN UN CENTRO DIVERSO DA QUELLO DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - COMPATIBILITÀ - FATTISPECIE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO "IN ITINERE" - FISSAZIONE DELLA DIMORA DA PARTE DEL LAVORATORE IN UN CENTRO DIVERSO DA QUELLO DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - COMPATIBILITÀ - FATTISPECIE.*
La circostanza che il lavoratore fissi la propria dimora in un centro diverso da quello di svolgimento della prestazione lavorativa non esclude l'indennizzabilità dell'infortunio in "itinere" quando la distanza tra i due luoghi risponde a criteri di ragionevolezza, sicché il relativo percorso, ancorché effettuato con mezzi di trasporto diversi da quelli pubblici, possa essere coperto in breve tempo. La scelta suddetta deve rispondere all'esigenza di conciliare i doveri di lavoratore con quelli verso la famiglia e deve essere suggerita dalla possibilità di non poter reperire altrove un alloggio a prezzo più accessibile alle capacità economico-sociali del lavoratore. (nella specie la S.C. ha ritenuto rettamente applicati tali principi dal giudice del merito che, - alla stregua di una disposizione del fondo di previdenza tra i dipendenti di una cassa di risparmio la cui interpretazione non aveva formato oggetto di contestazione tra le parti -, aveva considerato indennizzabile l'infortunio in itinere da cui era derivata la morte di un dipendente della cassa, che per raggiungere il proprio posto di lavoro - distante circa 160 Km dal luogo della propria dimora - impiegava circa un'ora e mezza al giorno). (V 3495/79, mass n 399906).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)