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Sez. L, Sentenza n. 2611 del 24/05/1978 (Rv. 391967 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - ESECUTIVITA PROVVISORIA - IN GENERE - INERENZA AL SOLO COMANDO GIUDIZIALE CONTENUTO NEL DISPOSITIVO - CONSEGUENZE - CONDANNA AL PAGAMENTO DI UN CREDITO DEL LAVORATORE - PROVVISORIA ESECUTORIETA - ESTENSIONE AL PRESUPPOSTO RICONOSCIMENTO DELLA SPETTANZA DELLA SUPERIORE QUALIFICA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391967-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - ESECUTIVITA PROVVISORIA - IN GENERE - INERENZA AL SOLO COMANDO GIUDIZIALE CONTENUTO NEL DISPOSITIVO - CONSEGUENZE - CONDANNA AL PAGAMENTO DI UN CREDITO DEL LAVORATORE - PROVVISORIA ESECUTORIETA - ESTENSIONE AL PRESUPPOSTO RICONOSCIMENTO DELLA SPETTANZA DELLA SUPERIORE QUALIFICA - ESCLUSIONE.*

A differenza degli effetti della cosa giudicata civile, la esecutorieta, stabilita dall'art 431 cod proc civ, della sentenza che pronuncia condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art 409 dello stesso codice, e inerente soltanto al comando giudiziale contenuto nel dispositivo; infatti, in pendenza del termine di deposito della sentenza, all'esecuzione puo procedersi in forza della sola copia del dispositivo, restando quindi estranei all'efficacia esecutiva i presupposti logici e giuridici della decisione enunciati in motivazione. Pertanto, la provvisoria esecutorieta della condanna al pagamento di un credito del lavoratore non si estende anche al riconoscimento della spettanza della superiore qualifica, che ne costituisce il presupposto logico-giuridico.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)