Sez. 5, Sentenza n. 1313 del 20/11/1985 Ud. (dep. 05/02/1986) Rv. 171865 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN COPIE AUTENTICHE DI ATTI O IN ATTESTATI - TASSA DI CIRCOLAZIONE - RICEVUTE DI PAGAMENTO - GROSSOLANITÀ DEL FALSO - ESTREMI - CONTENUTO DEL FALSO - EFFETTI - ACCERTAMENTI INVESTIGATIVI - GROSSOLANITÀ - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN COPIE AUTENTICHE DI ATTI O IN ATTESTATI - TASSA DI CIRCOLAZIONE - RICEVUTE DI PAGAMENTO - GROSSOLANITÀ DEL FALSO - ESTREMI - CONTENUTO DEL FALSO - EFFETTI - ACCERTAMENTI INVESTIGATIVI - GROSSOLANITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di falsità, la inidoneità dell'Azione, che rende impossibile il reato, si verifica solo allorché le mutazioni apportate al documento genuino sono talmente evidenti e grossolane da richiamare l'attenzione di un osservatore non attento. Ne consegue che qualora il falso riguardi l'attestazione di pagamento della cosiddetta tassa di circolazione e la relativa ricevuta di pagamento e risulti attuato allo scopo di trarre in inganno gli organi di controllo, per cui per il suo accertamento si resero necessarie indagini, compresa la effettuazione di verifiche presso l'ufficio postale nel quale era stato eseguito il versamento, la macroscopica falsità va esclusa.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Cod. Pen. art. 478, Cod. Pen. art. 482
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)