diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6152 del 25/01/1982 Ud. (dep. 24/06/1982) Rv. 154324 - 01

ARMI - IN GENERE - OMESSA DENUNCIA DELL'ESISTENZA DI ARMI - ESTREMI - FATTISPECIE: CASOTTO PER GLI ANIMALI.*
Stato
decisa il 1982-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154324-01

ARMI - IN GENERE - OMESSA DENUNCIA DELL'ESISTENZA DI ARMI - ESTREMI - FATTISPECIE: CASOTTO PER GLI ANIMALI.*

Per la configurabilità della contravvenzione di omessa denuncia dell'esistenza di armi, prevista dal capoverso dell'art. 697 cod. pen., rimasto in vigore anche dopo l'emanazione della nuova normativa in materia di armi, è necessario, fra l'altro, che l'arma sia stata collocata in un luogo abitato dall'agente che è quello, anche se non avente normale destinazione ad abitazione, in cui l'agente dimora permanentemente o temporaneamente per qualsiasi motivo. (fattispecie in cui la Corte ha escluso tali caratteristiche in relazione ad un casotto adibito esclusivamente a ricovero delle bestie e situato in aperta campagna). (V mass n 147622; (V mass n 145837).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)