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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9225 del 10/04/2017 (Rv. 643794 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA | Atto d’impugnazione - Notifica nei confronti del solo chiamato all’eredità rinunciante – Difetto di “legitimatio ad causam” – Inammissibilità dell’impugnazione.
Stato
decisa il 2017-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643794-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA

L’atto d’impugnazione notificato al solo chiamato all’eredità, che vi abbia rinunciato, è inammissibile per difetto di “legitimatio ad causam”, attesa l’efficacia retroattiva della rinunzia all’eredità ai sensi dell’art. 521 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 521, Cod. Proc. Civ. art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)