diritto.io

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Decreta:

Art. 1

1. L'amministrazione statale e gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, la regione, gli enti pubblici locali forniscono, a richiesta, all'ufficio di cui al secondo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978 n. 1017, i dati in loro possesso, resi anonimi e relativi alle singole unita' di rilevazione da utilizzare per elaborazioni statistiche nelle materie di competenza provinciale, ivi compresi i programmi di sviluppo, per i censimenti, le indagini e le rilevazioni indette ai sensi e nei modi di cui all'art. 14 della legge 11 marzo 1972, n. 118, nonche' per l'esercizio delle funzioni delegate alle province dal citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017.

2. Il suindicato ufficio, a sua volta, fornisce i dati, resi anonimi, relativi alle singole unita' di rilevazione di cui sia in possesso, a richiesta dell'Istituto centrale di statistica, nonche' dell'amministrazione statale, di quella regionale e degli enti pubblici territoriali, negli ambiti delle rispettive competenze, che sono tenuti al rispetto dell'art. 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285.

Art. 2

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"Nell'ambito della delega di cui ai commi precedenti le rilevazioni statistiche, compresi i censimenti, di interesse nazionale disposte dall'Istituto centrale di statistica o da altre amministrazioni statali, sono effettuate dall'ufficio provinciale di statistica in conformita' alle direttive emanate dal Governo. Ove le direttive abbiano carattere tecnico, sono emanate rispettivamente dall'Istituto predetto ovvero dalle amministrazioni che hanno disposto la rilevazione statistica".

Art. 3

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, sono aggiunti i seguenti commi:
"L'ufficio regionale di corrispondenza dell'Istituto centrale di statistica con sede in Trento e' soppresso.
Il personale in servizio in tale ufficio alla data di entrata in vigore del presente decreto viene messo, a sua richiesta, a disposizione della provincia di Trento o di quella di Bolzano ed ha diritto a chiedere il trasferimento alla provincia cui sia stato messo a disposizione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale che, a seguito della soppressione del predetto ufficio, disciplini l'inquadramento del personale che abbia chiesto il trasferimento alla provincia stessa; la messa a disposizione ha luogo fino alla scadenza del termine per chiedere trasferimento e comunque, per il personale che ha chiesto il trasferimento, fino all'inquadramento nel ruolo provinciale.
Al personale trasferito e' garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.
Le spese per il pagamento delle competenze al personale messo a disposizione delle province sono a carico del bilancio dell'Istituto centrale di statistica, salvo rivalsa nei confronti delle province medesime".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 marzo 1981
PERTINI
FORLANI - ROGNONI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 maggio 1981
Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 34