Sez. 2, Sentenza n. 4702 del 11/03/1988 Ud. (dep. 14/04/1988) Rv. 178151 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE - RIUNIONE DI PIÙ PERSONE - MINACCIA TELEFONICA - CONFIGURABILITÀ DELL'AGGRAVANTE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE - RIUNIONE DI PIÙ PERSONE - MINACCIA TELEFONICA - CONFIGURABILITÀ DELL'AGGRAVANTE.*
Nell'estorsione commessa a mezzo telefono, perché possa configurarsi l'aggravante delle più persone riunite non basta che il telefonista ponga in essere la minaccia qualificandosi come emissario di una banda senza esserlo, ma occorre che egli sia l'effettivo portavoce di una decisione assunta collettivamente ed esprima la specifica volontà di più partecipanti nel delitto. (contrasto segnalato in rv: 900008 pag. 182 vol. 1987 dei contrasti) - alle massime ivi segnalate Adde mass. Citate in calce a mass. 149657, 159987).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)