Sez. 5, Sentenza n. 31850 del 15/05/2024 Ud. (dep. 05/08/2024) Rv. 286802-01
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE | Art. 604-ter, comma secondo, cod. pen.- Divieto di prevalenza o equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante di cui al comma primo - Illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 604-ter, comma secondo, cod. pen. per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza o equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante di cui al comma primo del citato articolo del codice penale, trattandosi di una scelta legislativa non irragionevole perché diretta ad attribuire particolare disvalore a condotte che conferiscono a determinati soggetti condizioni di inferiorità o indegnità.
Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 604 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)