Sez. 2, Sentenza n. 126 del 07/01/1966 (Rv. 320249 - 01)
PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO - PROVE INDIZIARIE - IN GENERE - QUALITA DI EREDE.*
PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO - PROVE INDIZIARIE - IN GENERE - QUALITA DI EREDE.*
L'atto notorio, nel quale le dichiarazioni sono raccolte senza la garanzia del contraddittorio, presenta una sostanziale analogia con le scritture provenienti da terzi e non puo avere altro valore se non quello di una prova indiziaria. Peraltro, in materia ereditaria - per la quale la legge, sia pure a fini prevalentemente amministrativi, prevede l'atto di notorieta come prova sufficiente della qualita di erede - anche il giudice civile, per il principio dell'unita dell'ordinamento giuridico, puo fondare su atto notorio il proprio convincimento in ordine alla sussistenza della qualita di erede. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 588
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)