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Sez. 2, Sentenza n. 126 del 07/01/1966 (Rv. 320249 - 01)

PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO - PROVE INDIZIARIE - IN GENERE - QUALITA DI EREDE.*
Stato
decisa il 1966-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320249-01

PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO - PROVE INDIZIARIE - IN GENERE - QUALITA DI EREDE.*

L'atto notorio, nel quale le dichiarazioni sono raccolte senza la garanzia del contraddittorio, presenta una sostanziale analogia con le scritture provenienti da terzi e non puo avere altro valore se non quello di una prova indiziaria. Peraltro, in materia ereditaria - per la quale la legge, sia pure a fini prevalentemente amministrativi, prevede l'atto di notorieta come prova sufficiente della qualita di erede - anche il giudice civile, per il principio dell'unita dell'ordinamento giuridico, puo fondare su atto notorio il proprio convincimento in ordine alla sussistenza della qualita di erede. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 588

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)