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Sez. 3, Sentenza n. 599 del 26/02/1966 (Rv. 321183 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - FORMULA ESECUTIVA - IRREGOLARITA E OMISSIONI NELLA INTESTAZIONE - EFFETTI IN ORDINE ALLA EFFICACIA DELLA SPEDIZIONE IN FORMA ESECUTIVA.*
Stato
decisa il 1966-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321183-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - FORMULA ESECUTIVA - IRREGOLARITA E OMISSIONI NELLA INTESTAZIONE - EFFETTI IN ORDINE ALLA EFFICACIA DELLA SPEDIZIONE IN FORMA ESECUTIVA.*

L'art.475 cod.proc.civ., come modificato dall'art. 6 della legge 19 giugno 1946, n.1, non prescrive, a pena di nullita, l'intestazione -in nome della legge- nella copia del titolo spedita in Forma esecutiva, ne tale intestazione puo considerarsi un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto. La sua omissione, pertanto, da luogo ad una semplice irregolarita formale, la quale non impedisce che la formula esecutiva produca ugualmente l'effetto di conferire efficacia esecutiva al titolo sul quale e AP posta. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)