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Sez. 2, Sentenza n. 4396 del 21/07/1979 (Rv. 400932 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVE) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI - NATURA - PROVA DEL NEGOZIO RELATIVO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400932-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVE) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI - NATURA - PROVA DEL NEGOZIO RELATIVO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

La fattura, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione, socialmente tipizzata, di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (in particolare: l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalita di pagamento, ecc) si inquadra tra gli Atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto gia costituito: ne consegue che, quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorche annotata nei libri obbligatori, non puo assurgere a prova del negozio, ma costituisce, al piu, un mero indizio. (Conf 4580/76, mass n 383323).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2709, Cod. Civ. art. 2710

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)