diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 535 del 1990

Decisione
decisa il 1990-11-28, depositata il 1990-12-05
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:535
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 16690

  • Previdenza e assistenza sociale
  • Durata legale del corso di studi dopo il diploma di scuola secondaria
  • Facoltà di riscatto
  • Condizioni.
Leggi la massima
La legislazione in tema di riscatto sta evolvendosi nel senso di attribuire la dovuta considerazione al tempo impiegato anteriormente all'ammissione in servizio per acquisire la necessaria preparazione professionale, per cui, pur riconoscendo al legislatore un certo ambito di discrezionalità quanto alla individuazione dei periodi e dei servizi da ammettere a riscatto, devono però, considerarsi illegittime tutte quelle norme che, irrazionalmente discriminando e divergendo dalla anzidetta tendenza evolutiva, non riconoscono ai fini previdenziali i corsi di studio anche non universitari diretti all'acquisizione di un determinato titolo, conseguito dopo il diploma di scuole secondarie e indispensabile ai fini dell'accesso all'impiego. - S.nn. 128/1981, 44/1988, 765/1988 e 1016/1988, 163/89 e 426/1990

Massima n. 16691

  • Previdenza e assistenza sociale
  • Docenti di ruolo all'accademia di belle arti
  • Durata legale dei corsi per il conseguimento di diploma di detta accademia
  • Facoltà di riscatto ai fini del trattamento di quiescenza
  • Mancata previsione
  • Illegittimità costituzionale in parte qua.
Leggi la massima
Poiché ai fini dell'ammissione ai corsi per la docenza di ruolo nelle Accademie di belle Arti è espressamente richiesto dall'ordinamento vigente, o la laurea in architettura o uno dei diplomi conseguiti presso l'Accademia di belle arti, purché posseduto congiuntamente a quello di scuola secondaria, è irragionevolmente discriminatoria la previsione della facoltà di riscatto solo per il corso legale degli studi universitari e non anche per gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi seguito per ottenere uno dei diplomi dell'Accademia di belle arti, alternativo alla laurea in architettura. È pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma primo, d.P.R. 20 dicembre 1973 n. 1092, nella parte in cui prevede il riscatto ai fini del trattamento di quiescenza degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi per il conseguimento di uno dei diplomi dell'Accademia di belle arti, richiesto congiuntamente al diploma di maturità artistica, in alternativa alla laurea in architettura, per l'ammissine ai concorsi per la docenza di ruolo nella Accademia di belle arti.

Norme impugnate

  • art. 13, comma 1, d.P.R. 20 dicembre 1973, n. 1092

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 26 marzo 1990 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna Sezione di Parma sul ricorso proposto da Carone Michele contro il Provveditore agli Studi di Parma ed altro, iscritta al n. 429 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto in fatto

punto 1
Dispensato dal servizio per invalidità permanente all'insegnamento, al prof. Michele Carone veniva negato il diritto alla pensione per mancanza del requisito dell'anzianità minima, non potendosi a tal fine valutare la durata legale del corso di studi presso l'Accademia di belle arti. Per ottenere l'annullamento di tale provvedimento, l'interessato instaurava un giudizio, nel corso del quale il T.A.R. per l'Emilia-Romagna, ha sollevato, con ordinanza in data 26 marzo 1990 (r.o. n. 429 del 1990), e in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (applicabile al personale docente della scuola artistica in virtù dell'art. 116 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417). La norma impugnata prevede il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, degli anni corrispondenti alla durata legale dei soli studi universitari, e a condizione che il relativo diploma di laurea sia necessario per l'ammissione in servizio. La ratio sottesa a quest'ultimo aspetto - tendente a non penalizzare i dipendenti che hanno dovuto ritardare l'inizio della loro attività lavorativa, per acquisire il titolo di studio superiore necessario all'ammissione all'impiego - sussisterebbe, ad avviso del giudice a quo, anche nella fattispecie sottoposta al suo esame. Difatti, la normativa secondaria che disciplina i concorsi per la docenza di ruolo nelle Accademie, prevede come titolo necessario all'ammissione - in alternativa alla laurea in architettura - il diploma della Accademia di belle arti congiuntamente al diploma di maturità artistica. Ma la disposizione impugnata, limitando la riscattabilità alla sola ipotesi degli studi universitari, impedirebbe di valutare altri periodi di studi superiori e ciò anche quando il relativo diploma sia necessariamente richiesto per l'ammissione all'impiego, così determinando, sul piano previdenziale, un'ingiustificata disparità di trattamento fra il diploma di laurea e il diploma dell'Accademia di belle arti, che il legislatore avrebbe invece sostanzialmente equiparato, sia sotto l'aspetto dell'ammissione alla docenza nelle accademie, sia sotto l'aspetto del conseguente profilo retributivo e funzionale (artt. 46 l. 11 luglio 1980 n. 312 e 3 l. 30 luglio 1973 n. 477). Né, d'altra parte, l'eventuale affermazione dell'equipollenza fra i due periodi di studio ai fini della loro valutabilità in quiescenza, potrebbe comportarne l'equiparazione ad altri fini.
punto 2
Non si è costituita la parte privata, mentre è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione venisse dichiarata infondata. Riferendosi all'orientamento espresso, al riguardo, dal Consiglio di Stato in sede consultiva, l'interveniente ha sostenuto che - in relazione alle caratteristiche del grado di istruzione impartito, alle finalità, all'ordinamento degli studi, allo stato giuridico del personale docente, alla frequenza scolastica ed agli esami - gli studi svolti presso le Accademie di belle arti non possono in alcun modo ritenersi equipollenti a quelli universitari e, pertanto, il diverso trattamento, a fini previdenziali, fra i due periodi di studio troverebbe ampia giustificazione nella discrezionalità del legislatore.

Considerato in diritto

punto 1
È sottoposto a verifica di costituzionalità l'art. 13 del d.P.R. 20 dicembre 1973, n. 1092, della cui legittimità il giudice a quo dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, perché esso prevede il riscatto a fini di quiescenza degli anni corrispondenti alla durata legale dei soli studi universitari, quando il relativo diploma sia richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio, mentre non lo prevede per i periodi di studio corrispondenti alla durata legale del corso dell'Accademia di belle arti quando il relativo diploma sia anch'esso richiesto come condizione necessaria per l'accesso all'impiego.
punto 2
La questione è fondata. Questa Corte ha avuto più volte occasione di sottolineare che la legislazione in tema di riscatto sta evolvendosi nel suo complesso, nel senso di attribuire la dovuta considerazione al tempo impiegato anteriormente all'ammissione in servizio per acquisire la necessaria preparazione professionale, per cui, pur riconoscendo al legislatore un certo ambito di discrezionalità quanto alla individuazione dei periodi e dei servizi da ammettere a riscatto, ha dichiarato illegittime (sent. n. 128 del 1981; nn. 44, 765 e 1016 del 1988; ord. n. 163 del 1989) norme irrazionalmente discriminatorie e divergenti dalla anzidetta tendenza evolutiva, sottolineando anche più di recente (sent. n. 426 del 1990) come ciò sia inammissibile quando l'acquisizione di quel determinato titolo, conseguito dopo il diploma di scuola secondaria, sia indispensabile ai fini dell'accesso all'impiego. È questo il caso del diploma dell'Accademia di belle arti che, se posseduto congiuntamente al diploma di maturità artistica, è alternativo, come risulta dalle tabelle delle classi di concorsi succedutesi nel tempo, rispetto alla laurea in architettura ai fini dell'ammissione ai concorsi per la docenza di ruolo nelle Accademie di belle arti. Al riguardo appare ininfluente l'argomento sostenuto dall'Avvocatura generale dello Stato circa la non equipollenza degli studi svolti presso un'Accademia di belle arti rispetto agli studi universitari. Difatti, anche se da un punto di vista didattico e scientifico dovesse negarsi tale equipollenza, devesi considerare che, ai fini dell'ammissione al concorso, è espressamente richiesto dall'ordinamentovigente, come si è già rilevato, che, in alternativa alla laurea in architettura, l'aspirante possa essere in possesso di uno dei diplomi dell'Accademia di belle arti ottenuto a conclusione di un corso di studi ivi frequentato, purché posseduto congiuntamente al diploma di scuola secondaria. Sia la laurea che uno dei diplomi conseguiti presso l'Accademia di belle arti costituiscono, perciò, alternativamente, condizione indispensabile per l'accesso allo stesso impiego per cui è irragionevolmente discriminatoria la previsione della facoltà di riscatto solo per il corso legale degli studi universitari e non anche per gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi seguito per ottenere uno dei diplomi dell'Accademia di belle arti, alternativo alla laurea in architettura.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 comma 1 del d.P.R. 20 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non prevede il riscatto ai fini del trattamento di quiescenza degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi per il conseguimento di uno dei diplomi dell'Accademia di belle arti, richiesto congiuntamente al diploma di maturità artistica, in alternativa alla laurea in architettura, per l'ammissione ai concorsi per la docenza di ruolo nella Accademia di belle arti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 5 dicembre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze