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Sez. 3, Sentenza n. 2201 del 11/08/1966 (Rv. 324296 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE - MANCATA TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA AL RESISTENTE DI ALCUNE PAGINE DELL'ORIGINALE - AMMISSIBILITA AL RICORSO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1966-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324296-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE - MANCATA TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA AL RESISTENTE DI ALCUNE PAGINE DELL'ORIGINALE - AMMISSIBILITA AL RICORSO - CONDIZIONI.*

Nell'ipotesi che nella copia del ricorso per Cassazione notificata al resistente sia stata omessa la trascrizione di alcune pagine dello originale, il ricorso non e inammissibile quando le pagine residue con tengano tutti gli elementi necessari e sufficienti per una precisa cognizione dei fatti di causa, dell'oggetto dell'impugnazione e dei principi di diritto che si pretendono violati.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)