Sez. 6, Sentenza n. 3011 del 25/01/1983 Ud. (dep. 14/04/1983) Rv. 158337 - 01
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - IN GENERE - DISPOSITIVO - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE DEL RAGIONAMENTO ASSOLUTORIO - COLLEGAMENTO LOGICO CON LA MOTIVAZIONE - NECESSITÀ.*
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - IN GENERE - DISPOSITIVO - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE DEL RAGIONAMENTO ASSOLUTORIO - COLLEGAMENTO LOGICO CON LA MOTIVAZIONE - NECESSITÀ.*
La formula terminativa di assoluzione adottata dalla sentenza penale deve essere considerata non nel suo significato letterale ma in armonia con il contesto della motivazione al fine di ricercare, in relazione alle cause di assoluzione previste dalla legge, la ragione giuridica che ha determinato il giudice a negare illiceità al fatto addebitato. (V mass n 152101; (V mass n 152100; (Conf mass n 150544; (Conf mass n 146160).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)