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Sez. 3, Sentenza n. 1244 del 16/05/1966 (Rv. 322498 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - OPPOSIZIONE DEGLI AVENTI CAUSA E CREDITORI - PROPONIBILITA DELL'OPPOSIZIONE DI TERZO ORDINARIA - ESCLUSIONE - OPPOSIZIONE DI TERZO REVOCATORIA.*
Stato
decisa il 1966-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322498-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - OPPOSIZIONE DEGLI AVENTI CAUSA E CREDITORI - PROPONIBILITA DELL'OPPOSIZIONE DI TERZO ORDINARIA - ESCLUSIONE - OPPOSIZIONE DI TERZO REVOCATORIA.*

Sono legittimati a proporre opposizione di terzo ordinaria coloro che, terzi rispetto al giudizio nel quale e stata emessa la sentenza e non soggetti agli effetti del giudicato, vantino in relazione al bene oggetto della controversia un proprio diritto autonomo ed incompatibile col rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza e lo vedano, dalla medesima, pregiudicato. I creditori e gli aventi causa di una delle parti-non solo per rapporto di successione, ma anche per dipendenza o derivazione di posizione giuridica rispetto a quella accertata dalla sentenza che fa, percio, stato nei loro confronti- sono soltanto legittimati a proporre opposizione di terzo revocatoria, qualora la sentenza sia effetto di dolo o collusione in loro danno, ma non possono sperimentare l'opposizione ordinaria, non essendo titolari di un diritto, per la tutela del quale potrebbero avvalersi di Azione autonoma e diretta. -nella specie, e stato ritenuto che correttamente i giudici di merito avevano dichiarato inammissibile l'opposizione di terzo ordinaria proposta - contro la sentenza di avocazione alla massa attiva del fallimento del marito di un immobile che figurava acquistato dalla moglie da chi nel frattempo aveva concesso un mutuo a costei, garantito da ipoteca sull'immobile poi evocato alla massa-.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)