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Sez. T, Ordinanza n. 6706 del 20/03/2026 (Rv. 678318-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Sisma del 2002 - Riduzione d'imposta ex art. 1, comma 1011, l. n. 296 del 2006 - Rimborso dell'eccedenza versata - Decadenza - Termine biennale ex art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Decorrenza - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina del sisma del 1990 - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678318-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

All'istanza di rimborso dell'eccedenza d'imposta versata sui redditi relativi agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, derivante dal disposto dell'art. 1, comma 1011, della l. n. 296 del 2006 (che ha previsto, per i residenti nei comuni colpiti dal sisma del 2002, la riduzione del 50% dell'imposta suddetta), si applica il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della medesima legge, senza che possa ravvisarsi alcuna ingiustificata disparità di trattamento, ai sensi dell'art. 3 Cost., rispetto alla disciplina del sisma del 1990.

Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1011 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)