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Sez. 3, Sentenza n. 5772 del 21/01/2005 Ud. (dep. 16/02/2005) Rv. 230657 - 01

REATI CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI E IL SENTIMENTO RELIGIOSO - DELITTI CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI - DISTRUZIONE, SOPPRESSIONE O SOTTRAZIONE DI CADAVERE | Elemento soggettivo - Dolo eventuale - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230657-01

REATI CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI E IL SENTIMENTO RELIGIOSO - DELITTI CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI - DISTRUZIONE, SOPPRESSIONE O SOTTRAZIONE DI CADAVERE

Il dolo richiesto per la configurazione del delitto di sottrazione e soppressione può essere non solo "diretto", e ciò avviene quando la sottrazione o soppressione sia stata compiuta secondo l'intenzione dell'agente, ma anche "eventuale", come si verifica quando l'agente, indipendentemente dal fine perseguito con il celamento, abbia accettato il rischio del verificarsi della definitiva soppressione o sottrazione del cadavere. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabili del delitto di cui all'art. 411 cod. pen., a titolo di dolo eventuale, il titolare e l'addetto di una ditta appaltatrice dei lavori di sistemazione di un cimitero, i quali, avendo ivi rinvenuto numerosi cadaveri inumati nel passato e non precedentemente rimossi, anziché porli a disposizione dei responsabili dei servizi cimiteriali, li avevano trasportati in un terreno in aperta campagna, ove li avevano sotterrati, mescolando alla rinfusa con il terreno i poveri resti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 411

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)