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Sez. 3, Sentenza n. 42684 del 07/05/2015 Ud. (dep. 23/10/2015) Rv. 265199 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Costruzione di armature provvisorie per l'esecuzione di manufatti - Presidi di sicurezza prescritti dall'art. 64 d.P.R. n. 164 del 1956 - Anticipata rimozione - Crollo - Lesioni - Responsabilità - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265199-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In materia antinfortunistica, risponde del reato di lesioni derivate dal crollo di un'armatura provvisoria per l'esecuzione di manufatti (nella specie, un arco in muratura), per non avere impedito l'evento, il soggetto che, pur essendone obbligato (nella specie, il datore di lavoro ed il direttore tecnico di cantiere), abbia omesso di predisporre i presidi imposti per impedirne il crollo o ne abbia disposto anticipatamente il disarmo, in tal modo violando quanto prescritto dall'art. 64 del d.P.R. n. 164 del 1956 secondo cui le strutture di tale tipologia devono essere costruite in modo da assicurarne in ogni fase del lavoro la necessaria solidità e con caratteristiche tali da consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., DPR 17/01/1956 num. 164 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)