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Sez. T, Ordinanza n. 1206 del 20/01/2026 (Rv. 677725-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Sentenza civile in materia di petizione ereditaria - Rettifica del valore dell'asse a seguito di procedimento di correzione di errore materiale - Rideterminazione dell'imposta di registro - Emissione di un nuovo avviso di liquidazione - Autonoma impugnabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677725-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

L'atto con cui l'Agenzia delle Entrate ridetermina l'imposta di registro su una sentenza del giudice civile in materia di petizione ereditaria (art. 533 c.c.), dopo la rettifica del valore dell'asse ereditario da parte di un'ordinanza di correzione della medesima sentenza ex art. 287 c.p.c., non costituisce una manifestazione del potere di autotutela ma di reiterazione della pretesa fiscale per il sopravvenuto mutamento del presupposto imponibile rispetto all'originario avviso di liquidazione, con la conseguenza che il nuovo avviso di liquidazione dell'imposta, emesso in sostituzione del precedente per sopravvenuta variazione della base imponibile, è autonomamente impugnabile da parte del contribuente dinanzi al giudice tributario.

Cod. Civ. art. 533, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)