Sez. 4, Sentenza n. 4849 del 02/12/2003 Ud. (dep. 06/02/2004) Rv. 229372 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE | Riti alternativi al dibattimento - Procedimento per decreto - Opposizione - Applicabilità dell'avviso di conclusione delle indagini - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE
L'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. è inapplicabile sia nel procedimento per decreto penale di condanna, sia nel conseguente, eventuale giudizio di opposizione, che si svolga con le forme del decreto di citazione a giudizio immediato di cui all'art. 464 cod. proc. pen. L'adempimento in questione, infatti, in quanto finalizzato a consentire un'anticipata difesa dell'indagato, in vista della possibilità che le indagini preliminari si chiudano con una richiesta di archiviazione, non ha ragione di essere quando l'azione penale, per sua natura irretrattabile, sia stata già esercitata, come si verifica appunto nel caso di richiesta di decreto penale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 464 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)