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Sez. 2, Sentenza n. 4127 del 14/07/1979 (Rv. 400632 - 01)

VENDITA - PATTO DI RISCATTO - ESERCIZIO DEL RISCATTO - OBBLIGHI DEL RISCATTANTE - PAGAMENTO DEI RIMBORSI - OFFERTA REALE - INVITO DEL VENDITORE AL COMPRATORE PER LA PRESENTAZIONE IN UN DETERMINATO GIORNO DINANZI A NOTAIO PER LA STIPULAZIONE DELL'ATTO DI RITRASFERIMENTO DEL BENE E PER LA RICEZIONE DEL PAGAMENTO DEL PREZZO - OFFERTA DEL PAGAMENTO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1979-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400632-01

VENDITA - PATTO DI RISCATTO - ESERCIZIO DEL RISCATTO - OBBLIGHI DEL RISCATTANTE - PAGAMENTO DEI RIMBORSI - OFFERTA REALE - INVITO DEL VENDITORE AL COMPRATORE PER LA PRESENTAZIONE IN UN DETERMINATO GIORNO DINANZI A NOTAIO PER LA STIPULAZIONE DELL'ATTO DI RITRASFERIMENTO DEL BENE E PER LA RICEZIONE DEL PAGAMENTO DEL PREZZO - OFFERTA DEL PAGAMENTO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

In tema di vendita con patto di riscatto, l'invito che il venditore rivolga al compratore, affinche si presenti in un determinato giorno dinanzi a notaio, per la stipulazione dell'atto di ritrasferimento del bene, e per ricevere il pagamento del prezzo e degli accessori dovutigli, non integra un'offerta, ancorche non formale, di detto pagamento, la quale richiede che la relativa somma di denaro venga messa nella sfera di disponibilita del creditore, ma un mero preannuncio dell'offerta medesima, che si traduce in offerta effettiva il giorno in cui il venditore stesso si presenti dal notaio, dichiarandosi pronto ad eseguire il versamento. Pertanto, ove a tale ultima data sia gia scaduto il termine pattuito per il riscatto, l'indicato invito deve ritenersi inidoneo ad escludere la decadenza del venditore dal diritto di riscatto, a norma dell'art 1503 cod civ. (V 1381/75, mass n 374925).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1503

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)