Stato giuridico degli operai dello Stato
Testo in vigore al
Art. 31 Corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia durante l'assenza dal servizio per infermita
1. Nel periodo di assenza dal servizio per una delle cause indicate negli articoli 29 e 30, quando non e' dovuto o cessa il trattamento ivi previsto, l'operaio ha diritto alle quote di aggiunta di famiglia.
Art. 32 Computo del periodo di assenza per infermita
1. Il periodo di assenza dal servizio per infermita' e per congedo ordinario e straordinario e' computato per intero ad fini della anzianita' di servizio, dell'attribuzione degli aumenti periodici della retribuzione e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Art. 33 Assenza per servizio militare
1. L'operaio chiamato alle armi per adempiere gli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario e' considerato assente per servizio militare, senza assegni.
2. L'operaio richiamato alle armi in tempo di pace e' considerato assente per servizio militare per il periodo eccedente i primi quaranta giorni di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete all'operaio la retribuzione piu' favorevole tra quella civile e quella militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui ala provvisto.
3. Il periodo di assenza per servizio militare e' computato per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici della retribuzione e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Art. 34 Dispensa dal servizio
1. Scaduto il periodo massimo previsto dagli articoli 29 e 30, all'operaio puo' essere consentito, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, un ulteriore periodo di assenza di giorni trenta con il solo trattamento previsto dall'art. 31. Trascorso tale periodo, l'operaio che risulti non idoneo per infermita' a riprendere servizio 1 proposto per Ma dispensa qualora non sia possibile adibirlo su domanda a mansioni diverse.
2. All'operaio proposto per la dispensa e' assegnato un termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento per presentare le proprie osservazioni dispensa e' preceduta dall'accertamento delle condizioni di salute dell'operaio mediante visita medica collegiale, nella quale l'operaio ha diritto di farsi assistere, a sue spese, da un medico di propria fiducia.
3. Il provvedimento di dispensa decorre dalla data di compimento del periodo massimo di assenza per malattia, ovvero dalla data del verbale con il quale il competente organo sanitario ha pronunciato il giudizio di permanente inidoneita' al lavoro dell'operaio.
4. L'operaio puo' altresi' essere dispensato dai servizio quando abbia dato prova di incapacita' o di persistente insufficiente rendimento.
- E' considerato di persistente insufficiente rendimento l'operpaio che, previamente diffidato per iscritto, riporti al termine dell'anno nel quale e' stato richiamato una qualifica inferiore al "buono".
5. La dispensa e' disposta con decreto motivato del Ministro.
6. E' fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.
Art. 35 Riduzione di servizi o di organico
1. L'operaio che per riduzione di servizi o di organico non trovi utile Impiego nell'Amministrazione di appartenenza puo' essere trasferito ad altra Amministrazione dello Stato.
2. Il trasferimento e' effettuato nella stessa categoria nella quale l'operaio e' inquadrato, oppure, col suo consenso, in categoria inferiore.
3. All'operaio trasferito a categoria inferiore e' attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza tra la retribuzione gia' goduta e quella della nuova qualifica professionale, salvo riassorbimento per effetto dei successivi aumenti periodici di retribuzione o per passaggio a categoria superiore.
4. Al trasferimento si provvede con decreto del Ministri competenti di concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 36 Note di qualifica
1. Per ogni operaio debbono essere annualmente compilate apposite note di qualifica che esprimono sinteticamente il giudizio di merito relativo alla condotta, alla capacita' ed al rendimento.
2. Tali note, da compilare entro il mese di gennaio di ogni anno, classificheranno ciascun operaio con una delle seguenti qualifiche: "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre" e "insufficiente". Esse debbono essere comunicate all'interessato entro il mese di marzo.
3. All'operaio al quale, nell'anno cui si riferiscono le note di qualifica aia stata inflitta la sanzione disciplinare della riduzione della retribuzione o della sospensione del lavoro, non puo' essere attribuita una qualifica superiore a "buono".
4. Avverso la qualifica attribuita e' ammesso ricorso al Ministro competente entro 30 giorni dalla comunicazione.
Art. 37 Organi competenti a compilare le note di qualifica
1. Salvo diverse disposizioni dei regolamenti particolari delle singole amministrazioni, le note di qualifica degli operai sono compilate dal direttori degli stabilimenti e dai capi degli uffici.
Art. 38 Trattamenti e comandi
1. L'Amministrazione da' periodicamente notizia nel proprio bollettino ufficiale delle sedi vacanti che non abbia ritenuto di coprire per esigenze di servizio.
2. I trasferimenti dell'operaio da una ad altra sede possono essere disposti a domanda dell'interessato per motivate esigenze di servizio.
3. Nel disporre il trasferimento, l'Amministrazione deve tener conto, oltre che delle esigenze del servizio, delle condizioni di famiglia, di eventuali necessita' di studio del dipendente e dei propri figli, nonche' del servizio gia' prestate in sedi disagiate.
4. Il trasferimento puo' essere disposto anche quando la permanenza dell'operaio in una sede nuoce al prestigio dell'ufficio.
5. Il Consiglio di amministrazione e' competente a decidere su eventuali ricorsi prodotti dall'operaio in materia di trasferimento.
6. L'operaio puo' essere comandato a prestare servizio presso altra Amministrazione statale, con decreto dei Ministri competenti di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito l'interessato.
7. Il comando e' disposto per tempo determinato e, in via eccezionale, per riconosciuta esigenze di servizio.
8. Alla spesa per l'operaio comandato provvede direttamente ed a proprio carico l'Amministrazione presso cui l'operaio stesso va a prestare servizio.
Art. 39 Incompatibilita- Diffida
1. L'operaio non puo' assumere Impegni privati ne' prestare la propria opera presso ditte private; non puo' esercitare qualsiasi professione, commercio o industria, ne' accettare cariche in societa' costituite a scopo di lucro.
2. L'operaio che contravvenga ai divieti di cui al precedente comma viene diffidato dal Ministro o dal direttore generale competente, a cessare dalla situazione di incompatibilita'.
3. La circostanza che l'operaio abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.
4. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che la incompatibilita' sia cessata, il rapporto di lavoro si risolve di diritto.
5. La risoluzione del rapporto di lavoro e' dichiarata con decreto del Ministro.
Art. 40 Divieto di con lo di attivita',
1. L'operaio dello Stato non puo' svolgere le attivita' di qualsiasi natura, retribuite a carico dello Stato, delle legioni, delle Province del Comuni, degli altri Enti pubblici e di qualsiasi altra Amministrazione garantita o sussidiata dallo Stato, salvo le eccezioni stabilite per legge.
2. L'esercizio di altre attivita', nei casi in cui non e' consentito il cumulo, importa di diritto la cessazione del rapporto di lavoro, salva l'applicazione delle norme relative al trattamento di quiescenza.
Art. 41 Disciplina
1. Salvo che non sia diversamente stabilito nella presente legge, si applicano in materia disciplinare le disposizioni contenute nel titolo VII del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 42 Infrazioni e sanzioni disciplinari
1. L'operaio che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
1) pena pecuniaria;
2) riduzione della retribuzione;
3) sospensione dal lavoro;
4) destituzione.
Art. 43 Pena pecuniaria
1. La pena pecuniaria e' inflitta per brevi ritardi all'orario di servizio e brevi assenze ingiustificate, per lievi infrazioni alle norme sulle lavorazioni ed a quelle stabilite per l'ordine, la disciplina e l'igiene, nonche' per qualsiasi altra mancanza o negligenza, sempreche' tali trasgressioni non rivestano carattere di maggiore gravita'.
2. La pena pecuniaria e' commisurata ad una o piu' aliquote orarie della retribuzione giornaliera.
Art. 44 Autorita' competenti ad infliggere la pena pecuniaria
1. La pena pecuniaria e' inflitta dal direttore dello stabilimento o dal capo dell'ufficio.
2. Avverso il provvedimento dell'autorita' di cui al precedente comma e' ammesso ricorso gerarchico al direttore generale competente, il quale decide in via definitiva.
Art. 45 Autorita' competenti ad infliggere la riduzione della retribuzione
1. La, riduzione della retribuzione e' inflitta dal direttore dello stabilimento o dal capo dell'ufficio, sentita la apposita Commissione di disciplina locale costituita secondo gli ordinamenti delle singole Amministrazioni.
2. La riduzione della retribuzione determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico della retribuzione a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione.
Art. 46 Autorita' competenti ad infliggere la sospensione dal lavoro e la destituzione
1. La sospensione dal lavoro e la destituzione sono inflitte dal Ministro con decreto motivato, sentita la Commissione di disciplina di cui all'art. 48.
2. La sospensione dal lavoro determina il ritardo di due anni nell'aumento periodico della retribuzione a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione.
3. Tale ritardo e' portato a tre anni se la sospensione e' superiore a tre mesi.
4. Il tempo durante il quale l'operaio sia stato sospeso dal lavoro con privazione della retribuzione deve essere dedotto dal computo della anzianita'.
Art. 47 Contestazione degli addebiti
1. La riduzione della retribuzione, la sospensione dal lavoro e la destituzione sono inflitte previa contestazione scritta degli addebiti effettuata dal direttore dello stabilimento o dal capo dell'ufficio.
2. L'operaio ha diritto a presentare per iscritto le proprie giustificazioni, entro il termine di quindici giorni.
3. I termini previsti dal precedente comma decorrono dalla data in cui le contestazioni sono portate a conoscenza dell'operaio.
4. La contestazione degli addebiti puo' essere effettuata anche verbalmente nei casi di infrazioni di lieve entita' che comportino l'irrogazione della pena pecuniaria.
Art. 48 Commissione di disciplina
1. Presso ciascuna Amministrazione centrale, anche con ordinamento autonomo, e' istituita una Commissione di disciplina, per il
personale operaio da nominarsi ogni biennio con decreto del Ministro.
2. La Commissione e' costituita da un presidente con qualifica di
ispettore generale o equiparata e da due membri con qualifica di direttore di divisione o equiparata.
3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato con qualifica non inferiore a consigliere di 1ยช classe o equiparata.
4. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di tutti i componenti.
5. Per ciascuno dei due membri della Commissione e per il segretario e' nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente ne fa le veci il membro piu' anziano il quale e' a sua volta sostituito da uno dei membri supplenti.
6. Qualora durante il biennio il presidente o taluno dei membri della Commissione ed i 4 segretari venga a cessare dall'incarico si provvede alla sostituzione per il tempo che rimane al compimento del biennio.
7. Nessuno dei membri, compreso il presidente, puo' far parte della Commissione per piu' di quattro anni consecutivi, salvo che la sostituzione non sia resa possibile.
Art. 49 Consiglio di amministrazione
1. Per il personale contemplato nella presente legge, il Consiglio di amministrazione e' quello previsto dall'articolo 146, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. Quando il Consiglio di amministrazione tratta affari riguardanti gli operai, il rappresentante del personale ausiliario, e' sostituito da due rappresentanti degli operai, nominati con decreto del Ministro all'inizio di ogni biennio su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative sul piano nazionale.
Art. 50 Iscrizione all'opera di previdenza
1. Agli operai di ruolo e' esteso l'obbligo della iscrizione all'opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, prevista dall'art. 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall'art. 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni modificative ed integrative.
2. L'iscrizione disposta dal precedente comma ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Art. 51 Collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta
1. Gli operai sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', se uomini e del sessantesimo anno di eta', se donne.
2. I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione del precedente comma hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del limite di eta'.