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Sez. 3, Sentenza n. 1002 del 12/05/1967 (Rv. 327302 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - EFFICACIA DELLE PROVE NEL GIUDIZIO DI MERITO - EQUIPARAZIONE ALLE PROVE ASSUNTE NEL GIUDIZIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1967-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327302-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - EFFICACIA DELLE PROVE NEL GIUDIZIO DI MERITO - EQUIPARAZIONE ALLE PROVE ASSUNTE NEL GIUDIZIO - CONDIZIONI.*

Le prove acquisite e gli accertamenti tecnici compiuti in procedimenti d'istruzione preventiva, una volta dichiarati ammissibili o inseriti senza contestazione nel successivo giudizio di merito, vengono ritualmente equiparati ai mezzi istruttori assunti nel corso del giudizio ed hanno, percio, la loro stessa efficacia probatoria. Pertanto, qualora, col pieno accordo delle parti, venga richiamata dal giudice istruttore la consulenza tecnica preventiva, questa deve considerarsi assimilata, sul piano rituale e probatorio, alla consulenza disposta in corso di lite, e deve, percio, ritenersi che ben possa il giudice esercitare il potere di richiedere all'esperto chiarimenti sull'elaborato tecnico presentato e di tenerne conto nella decisione della causa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 698, Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)