Sez. U, Sentenza n. 17 del 06/11/1992 Cc. (dep. 23/12/1992) Rv. 191787 - 01
Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Termini - Proroga - In genere | Ordinanza del giudice che decide sulla richiesta di proroga - Inoppugnabilità - Conseguenze.
Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Termini - Proroga - In genere
L'ordinanza del G.I.P. che decide sulla richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari è inoppugnabile, non essendo esperibile avverso di essa neppure il ricorso per cassazione. (La cassazione ha peraltro evidenziato che l'enunciato principio, da un lato, non pregiudica il diritto dell'indagato di far valere gli eventuali vizi verificatisi nel procedimento relativo alla proroga, potendo gli stessi essere comunque eccepiti nell'udienza preliminare al fine di far dichiarare l'inutilizzabilità degli atti di indagine effettuati nel termine prorogato, e, dall'altro, non implica che rimanga senza tutela l'interesse pubblico al promovimento dell'azione penale, potendo tale interesse essere perseguito o a norma dell'art. 409, comma quarto, cod. proc. pen., attraverso l'indicazione da parte del G.I.P., investito dalla richiesta di archiviazione, di un termine indispensabile per lo svolgimento di ulteriori indagini, o a norma dell'art. 414 stesso codice, attraverso la riapertura delle indagini).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 406 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 406 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 553 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 553 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)