Sez. 2, Sentenza n. 8122 del 14/06/2000 (Rv. 537599 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE | Bene appartenente ad uno solo dei proprietari di fondi finitimi (muro di confine) - Usucapione della relativa proprietà "pro quota" - Legittimità.
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE
Al principio dell'ammissibilità di un'usucapione "pro quota" del diritto di proprietà non si sottraggono i muri di confine che appartengano ad uno solo dei proprietari dei fondi finitimi, non ostando a ciò la circostanza per la quale l'altro proprietario potrebbe, pur sempre, ottenerne coattivamente la comproprietà mediante il pagamento della metà del valore del muro e del suolo sottostante. La comunione forzosa costituisce, difatti, una particolare forma di acquisto a titolo derivativo della (com)proprietà del bene "de quo", per nulla incompatibile, come tale, con l'usucapione, disciplinata, a sua volta, come generale ed alternativo modo di acquisto a titolo originario di tutti i diritti reali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1159
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)