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Sez. L - , Ordinanza n. 30752 del 06/11/2023 (Rv. 669539 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Danni da emotrasfusioni infette - Decadenza ex art. 3, comma 1, della l. n. 210 del 1992 - Decorrenza - Corte cost. n. 35 del 2023 - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669539-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di indennizzo spettante ai soggetti danneggiati da emotrasfusioni infette, il termine triennale di decadenza per la presentazione dell'istanza ex art. 3, comma 1, della l. n. 210 del 1992, decorre, in virtù della sentenza additiva della Corte cost. n. 35 del 2023, dal momento in cui l'avente diritto abbia avuto conoscenza non solo del danno - e della sua riferibilità causale alla vaccinazione -, ma anche della sua giuridica indennizzabilità. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha statuito che il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di indennizzo per l'encefalopatia occorsa ad una bambina, a causa della somministrazione del vaccino trivalente, non potesse decorrere da una data anteriore a quella di pubblicazione della sentenza della Corte cost. n. 107 del 2012, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della citata legge, nella parte in cui non estendeva il diritto all'indennizzo in favore di coloro i quali avessero subìto le conseguenze pregiudizievoli ivi indicate a seguito di vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia).

Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 3 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)