Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi
Testo in vigore al
Art. 25
1. Il macchinario, gli utensili, i recipienti ed il materiale d'imballaggio debbono essere mantenuti in perfette condizioni igieniche e funzionali.
2. I tappi a corona e gli altri eventuali mezzi di chiusura debbono essere convenientemente protetti dalla polvere, dalle mosche e da ogni altra causa di insudiciamento e di inquinamento.
Art. 26
1. Gli impianti e gli apparecchi per la fabbricazione di acque gassate e bibite analcooliche gassate e quelli per il riempimento delle bottiglie, dei sifoni e degli altri recipienti debbono avere i requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Art. 27
1. Chiunque intenda impiantare apparecchi da banco per la preparazione estemporanea nei pubblici esercizi di acque di seltz o di soda deve farne denuncia al sindaco del Comune che dispone gli accertamenti igienico sanitari da eseguirsi dall'ufficiale sanitario.
2. Gli apparecchi da banco debbono rispondere alle condizioni prescritte dai precedenti articoli, in quanto ad essi applicabili.
3. Detti apparecchi debbono essere Impiegati esclusivamente per la preparazione estemporanea di bevande gassate per la diretta mescita al banco e per il servizio ai tavolini dell'esercizio con divieto di riempire bottiglie, sifoni e qualsiasi altro recipiente.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono, per quanto applicabili, per l'impiego di ogni altro tipo di apparecchio o recipiente mobile atto alla preparazione di acque gassate negli esercizi pubblici.
Titolo quarto. Personale.
Art. 28
1. Le persone comunque addette alla lavorazione delle acque gassate e delle bibite analcooliche debbono essere, almeno una volta all'anno, sottoposte, da parte dell'ufficiale sanitario, a visita medica di controllo, alla vaccinazione contro le febbri tifoide e paratifoidi, nonche' a quegli altri eventuali accertamenti che si rendessero necessari.
2. L'onere di tali accertamenti grava sul conduttore della fabbrica che e' tenuto a conservare la relativa documentazione e a presentarla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
3. I conduttori delle fabbriche hanno l'obbligo, inoltre, di denunciare tempestivamente all'autorita' sanitaria locale qualsiasi caso accertato o sospetto di malattie trasmissibili e di infezioni della cute e delle mucose verificatosi tra le persone addette alla preparazione di acque gassate e bibite analcooliche.
Titolo quinto. Autorizzazione all'esercizio.
Art. 29
1. Chiunque intenda impiantare una fabbrica di acque gassate o di bibite analcooliche deve presentare al sindaco del Comune nel cui territorio avra' sede la fabbrica domanda contenente le seguenti indicazioni:
a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa;
b) la sede della fabbrica;
c) la denominazione ed il tipo dei prodotti che si intendono fabbricare;
d) la descrizione e gli estremi di deposito dell'eventuale marchio di fabbrica che valga ad identificare l'impresa.
2. La domanda, inoltre, deve essere corredata:
a) della pianta della fabbrica in scala non inferiore a 1: 100;
b) della descrizione dei locali e della attrezzatura di cui agli articoli 23 e successivi del titolo III;
c) della documentazione relativa alla potabilita' dell'acqua ed alla idoneita' della rete di distribuzione;
d) del parere dell'ufficiale sanitario;
e) della documentazione relativa all'idoneita' del trattamento prescelto per assicurare la salubrita' e la conservazione delle bibite analcooliche;
f) di un esemplare dell'eventuale marchio di fabbrica.
Art. 30
1. L'autorizzazione all'impianto ed all'esercizio delle fabbriche di acque gassate e di bibite analcooliche e' rilasciata dal sindaco nei Comuni che, ai sensi degli articoli 3 e 34 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, abbiano un ufficio sanitario diretto da un ufficiale sanitario nominato in seguito a pubblico concorso.
2. Negli altri Comuni detta autorizzazione viene rilasciata dal prefetto, a seguito delle risultanze degli accertamenti compiuti dall'Ufficio sanitario provinciale; in quest'ultimo caso il sindaco deve trasmettere la domanda dell'interessato al prefetto per il provvedimento di competenza.
Art. 31
1. Accertata l'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento l'autorita' competente ai sensi del precedente articolo rilascia l'autorizzazione, la quale deve contenere:
1) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa;
2) la localita' in cui e' posta la fabbrica;
3) la denominazione ed il tipo dei prodotti che si intendono fabbricare;
4) il trattamento prescelto per assicurare la salubrita' e la conservazione delle bibite analcooliche;
5) la descrizione dell'eventuale marchio di fabbrica e degli estremi del deposito;
6) le indicazioni e le condizioni ritenute necessarie caso per caso.
2. Il cambiamento di titolare deve essere notificato all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione perche' venga modificato l'intestatario.
3. Le spese per i sopraluoghi, analisi ed accertamenti per il rilascio dell'autorizzazione sono a carico dei fabbricanti.
Titolo sesto. Commercio.
Art. 32
1. I prodotti disciplinati dal presente regolamento debbono essere tenuti dal rivenditore nelle confezioni originali del produttore.
Art. 33
1. Chiunque intenda costituire un deposito di acque gassate e bibite analcooliche per il commercio all'ingrosso deve farne denuncia al sindaco.
2. Per i locali di tali depositi, per i servizi annessi e per il personale valgono, per quanto applicabili, le norme contenute nei titoli II e IV relative alle fabbriche. Tali depositi sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo dell'ufficiale sanitario.
Titolo settimo. Vigilanza e sanzioni.
Art. 34
1. La produzione e il commercio di acque gassate e bibite analcooliche sono soggetti alla vigilanza, per la tutela della sanita' pubblica, a norma degli articoli 242 e 243 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
2. A tal fine le autorita' sanitarie possono far eseguire ispezioni e prelevamenti di campioni nelle fabbriche, nei depositi, negli spacci di vendita nonche' sui mezzi di trasporto di qualsiasi genere.
Art. 35
1. Le ispezioni ed i prelevamenti di campioni, di cui al precedente articolo, sono effettuati, con le formalita' d'uso, dal personale incaricato della vigilanza sanitaria.
2. Le analisi dei campioni sono eseguite nei laboratori provinciali d'igiene e profilassi che comunicano i risultati all'autorita' sanitaria che ha disposto il prelevamento.
3. Le analisi di revisione, che debbono essere richieste dagli interessati entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito dell'analisi da parte dell'autorita' sanitaria che ha disposto il prelevamento, vengono eseguite dall'Istituto superiore di sanita'.
4. Alla domanda di revisione d'analisi deve essere unita la quietanza del deposito provvisorio, effettuato presso la sezione di Tesoreria provinciale di Roma, per l'importo di L. 6000, intestato all'istituto superiore di sanita' per ogni campione di cui si richiede l'analisi.
5. Tale somma e' rimborsata nel caso che l'analisi di revisione risulti favorevole all'interessato.
6. La somma stessa e' invece versata all'apposito capitolo di bilancio dell'entrata, nel caso che l'analisi di revisione non risulti favorevole all'interessato.
Art. 36
1. Quando non sia presentata dagli interessati l'istanza di revisione entro il termine stabilito dall'art. 35, ovvero quando dalla revisione di analisi risulti accertato che i prodotti analizzati non corrispondono in tutto o in parte ai requisiti stabiliti dal presente regolamento, l'autorita' sanitaria che ha disposto il prelevamento trasmette rapporto all'autorita' giudiziaria, corredato di tutti gli atti relativi.
Art. 37
1. I contravventori alle disposizioni del presente regolamento sono puniti con l'ammenda stabilita dall'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, maggiorata nella misura prevista dall'art. 7, comma secondo del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250, senza pregiudizio delle altre pene delle quali i contravventori fossero passibili per effetto delle disposizioni del Codice penale e delle altre leggi speciali.
Titolo ottavo. Norme transitorie e finali.
Art. 38
1. Le imprese che gestiscono fabbriche di prodotti di cui al presente regolamento, esistenti alla data della sua entrata in vigore, debbono, entro tre mesi dalla data stessa, presentare la domanda di autorizzazione prevista dall'art. 29.
2. Coloro che gestiscono esercizi provvisti di apparecchi disciplinati dall'art. 27 debbono entro lo stesso termine presentare denuncia al sindaco.
3. I locali e gli impianti gia' esistenti debbono essere uniformati alle norme del presente regolamento entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore; nello stesso periodo e' consentito l'uso di bottiglie, tappi ed etichette non conformi alle norme del regolamento medesimo.
4. Entro il termine di mesi 6 dalla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere smaltiti i prodotti esistenti alla data medesima nelle fabbriche, nei depositi, negli spacci di vendita, fabbricati in conformita' delle precedenti disposizioni e non rispondenti, in tutto o in parte, alle norme del presente regolamento.
Art. 39
1. Alle ditte non ancora attrezzate per sottoporre le bibite analcooliche al trattamento di cui all'art. 9 del presente regolamento e' consentita, limitatamente alle bibite contenenti non meno di gr. 12 di succhi di frutta per 100 cc., e per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'aggiunta di acido benzoico o di benzoato di sodio oppure degli esteri metilico e propilico dell'acido paraossibenzoico nella dose massima di gr. 0,50 per litro di bibita.
2. L'eventuale contemporaneo impiego di piu' agenti di conservazione non deve in alcun caso superare la qualita' complessiva di gr. 0,50 per litro di bibita.
3. Il nome e la percentuale del conservativo chimico impiegato devono essere dichiarati in modo ben visibile con caratteri indelebili alti non meno di mm. 2 sulla etichetta o in mancanza di questa sul recipiente.
Art. 40
1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel regio decreto 29 settembre 1931, n. 1601, e tutte le altre disposizioni comunque contrarie od incompatibili con il presente regolamento.
2. Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
ZOLI