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Sez. 1, Sentenza n. 5085 del 16/10/1985 (Rv. 442403 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI - STATUIZIONE SULLA SPETTANZA AL FALLIMENTO O AL FALLITO DI SOMMA DA QUESTI RICEVUTE IN FORZA DI RAPPORTO DI LAVORO - IMPUGNABILITÀ DIRETTA CON RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE - QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 26 DELLA LEGGE FALLIMENTARE IN RELAZIONE ALLA CONCRETA REGOLAMENTAZIONE DEL RECLAMO AL TRIBUNALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442403-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI - STATUIZIONE SULLA SPETTANZA AL FALLIMENTO O AL FALLITO DI SOMMA DA QUESTI RICEVUTE IN FORZA DI RAPPORTO DI LAVORO - IMPUGNABILITÀ DIRETTA CON RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE - QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 26 DELLA LEGGE FALLIMENTARE IN RELAZIONE ALLA CONCRETA REGOLAMENTAZIONE DEL RECLAMO AL TRIBUNALE - IRRILEVANZA.*

Il provvedimento, con il quale il giudice delegato, a norma dello art. 46 ultimo comma del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, statuisce sulla spettanza al fallimento od al fallito di somme da questo ultimo ricevute in forza di rapporto di lavoro, configura espressione di poteri decisori in materia di diritti soggettivi, e, pertanto, in quanto soggetto al reclamo al tribunale, ai sensi dell'art. 26 del citato decreto, non è direttamente impugnabile con ricorso per Cassazione in base all'art. 111 della Costituzione. A tal fine, restano irrilevanti le questioni di legittimità costituzionale del predetto art. 26, in relazione alla concreta regolamentazione del reclamo contenuta nella norma stessa, poiché esse, come per lo analogo caso dei provvedimenti decisori del giudice delegato in materia di riparto dell'attivo, potrebbero comportare la caducazione di alcuni aspetti della disciplina del reclamo medesimo. (sent. Della Corte costituzionale n. 42 del 1981), non la cancellazione dell'istituto, né quindi la definitiva e diretta ricorribilità del provvedimento sopra specificato. (V 2255/84, mass n 434290).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 46 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)