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Sez. 1, Sentenza n. 4017 del 27/04/1994 (Rv. 486378 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Modalità | Aggiudicazione - Nullità - Dichiarazione - Vendita all'incanto ad un prezzo maggiore di quello originariamente fissato - Ordinanza - Nullità - Deduzione a mezzo reclamo - Successiva sospensione della vendita - Tribunale - Cessazione della materia del contendere - Dichiarazione - Legittimità.
Stato
decisa il 1994-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486378-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Modalità

Dichiarata la nullità dell'aggiudicazione ed emessa dal giudice delegato nuova ordinanza di vendita all'incanto ad un prezzo maggiore di quello originariamente fissato, il tribunale, al quale sia proposto reclamo con cui si chieda che sia dichiarata la nullità di detta ordinanza deducendosi che il giudice delegato avrebbe dovuto (non emettere una nuova ordinanza di vendita, ma) limitarsi a disporre il rinnovo della gara, alle stesse condizioni originariamente fissate e tra gli stessi originari offerenti, correttamente dichiara la cessazione della materia del contendere se accerta che il giudice delegato ha disposto, successivamente alla proposizione del reclamo, la sospensione della vendita, ai sensi dell'art. 108 della legge fallimentare, avendo quest'ultimo provvedimento l'effetto di rimuovere la giuridica esistenza dell'ordinanza impugnata.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)