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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23466 del 06/10/2017 (Rv. 646310 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | IRAP - Presupposto dell'autonoma organizzazione - Due dipendenti "part-time" - Equivalenza ad un dipendente a tempo pieno - Necessaria verifica in concreto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646310-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di IRAP, ai fini del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, due unità lavorative "part time" sono tendenzialmente equivalenti ad una a tempo pieno, fatta salva la verifica in concreto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso l’autonoma organizzazione di un esercente la professione medica per essersi avvalso di due lavoratori "part time" svolgenti mansioni di segreteria, omettendo di verificare se, in concreto, gli stessi fossero equivalenti ad un lavoratore tempo pieno).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)