Sez. L, Sentenza n. 1104 del 29/01/1993 (Rv. 480537 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione | Atto di appello - Notificazione alla parte personalmente - Conseguenze - Notificazione - Nullità - Configurabilità - Notificazione - Rinnovazione nel termine stabilito dal giudice - Nullità - Sanatoria - Ammissibilità - Termine per la rinnovazione della notificazione - Fissazione - Omissione - Sentenza di inammissibilità o improcedibilità del gravame - Cassazione con rinvio - Necessità - Giudice di rinvio - Obblighi.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione
Con riguardo a giudizio soggetto a rito del lavoro, nell'ipotesi in cui l'atto di appello, dopo essere stato tempestivamente depositato, sia stato notificato alla parte vittoriosa personalmente e non presso il procuratore costituito (non avendo quella dichiarato con la notificazione della sentenza un luogo diverso ai sensi dello art. 330 cod. proc. civ.) si verifica non l'inesistenza bensì la nullità della notificazione dell'atto di impugnazione, la quale, in difetto di costituzione dell'appellato, resta sanata dalla rinnovazione della notificazione nel termine perentorio che il giudice stabilisce ex artt. 291 e 421 cod. proc. civ.. Pertanto, in mancanza di tale sanatoria, ove il giudice di appello si sia limitato al riscontro della detta nullità ed alla declaratoria di inammissibilità (o improcedibilità) del gravame, la violazione del citato art. 291 impone la cassazione della sentenza contenente siffatta declaratoria, con rinvio ad altro giudice di secondo grado, cui spetterà, nel rito suddetto, di attivare il contraddittorio sul merito dell'appello, provvedendo alla rinnovazione omessa dal giudice che ha pronunziato la sentenza cassata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)