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Sez. 2, Sentenza n. 361 del 30/01/1975 (Rv. 373604 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - SU QUESTIONI ASSORBITE - AD OPERA DELLA PARTE VITTORIOSA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373604-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - SU QUESTIONI ASSORBITE - AD OPERA DELLA PARTE VITTORIOSA - INAMMISSIBILITA.*

La parte totalmente vittoriosa in Sede di merito non ha interesse a riproporre in Sede di legittimita tesi giuridiche subordinate, ritenute assorbite dai giudici del merito o comunque non prese in esame dai medesimi, poiche tali questioni, una volta venuta meno l'efficacia assorbente della decisione cassata, risorgono automaticamente nel giudizio di rinvio. (V 1642/74, mass n 369809; 1623/74, mass n 369790).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)