Sez. 2, Sentenza n. 2949 del 26/01/1995 Ud. (dep. 22/03/1995) Rv. 201009 - 01
Competenza - Competenza per materia - Incompetenza - Rilevabilità | Prima della decisione sulle questioni preliminari - Possibilità - Ragioni.
Competenza - Competenza per materia - Incompetenza - Rilevabilità
La dichiarazione di incompetenza per materia può essere emessa dal giudice del dibattimento prima di ogni altra decisione, ed in particolare anche prima della decisione sulle questioni preliminari di cui all'art. 491 cod. proc. pen. - da coordinarsi, a tal fine, con l'art. 21, comma primo, dello stesso codice - delle quali costituisce antecedente logico; un'opposta soluzione realizzerebbe infatti un inammissibile risultato, nel senso che le predette questioni verrebbero risolte da un giudice incompetente per materia. (Nella specie il ricorrente si doleva che la dichiarazione di incompetenza per materia fosse stata pronunciata dal giudice del dibattimento prima della decisione sulla prospettata eccezione di inammissibilità della costituzione di parte civile).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 21 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)